Tracciabilità dei pagamenti nei lavori pubblici

13/09/2010

Sembrava che la sospensione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari dovesse essere attuata temporaneamente attraverso un decreto-legge e che, quindi, il Consiglio dei Ministri nella prossima seduta, con l’approvazione del provvedimento avrebbe congelato l'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 già in vigore dal 7 settembre scorso.
Crediamo che, invece, ci sia un ripensamento e che mentre il Ministro dell'Interno Roberto Maroni ha già emanato una circolare in cui ribadisce la non retroattività della legge antimafia 136/2010 sugli appalti, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha preannunciato, per domani martedì 14 settembre, l'emanazione di linee guida esplicative per l'applicazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti negli appalti pubblici.

In atto l’attuale situazione ha portato al blocco dei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti e le nuove linee guida in corso di emanazione da parte dell'Autorità dovrebbero illustrare come devono essere applicate operativamente le norme contenute nella legge n. 136/2010 sempre in riferimento ai nuovi contratti perché per i contratti in corso la tracciabilità non dovrebbe essere applicata così come ha chiarito la circolare inviata il 9 settembre ai prefetti dal gabinetto del Ministro dell'Interno Roberto Maroni.

Ricordiamo che il problema è nato con l’articolo 3 della legge n. 136/2010 rubricato con "Tracciabilità dei flussi finanziari" che in 9 commi definisce alcune norme con cui, in sostanza, viene stabito che:
  • gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
  • ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto allastazione appaltante;
  • gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici devono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
  • la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

A cura di Paolo Oreto


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Legge n. 136/2010