Trasparenza Pubblica amministrazione: Dal 23 dicembre le nuove norme

27/12/2016

Sono entrate in vigore il 23 dicembre scorso le nuove norme sulla trasparenza che introducono una legislazione sul modello del Freedom of Information Act (Foia) dal nome della prima legge sulla trasparenza approvata negli Usa nel 1966.

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare  (art.5, comma 1 d.lgs. n. 33/2013). Per inviare una richiesta di Accesso civico semplice, relativamente a documenti, dati o informazioni detenuti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è disponibile il modulo online.
L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art.5, comma 2 d.lgs. n. 33/2013).

Al citato decreto legislativo ha fatto seguito il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che con l’articolo 6, comma 1 ha modificato integralmente il citato articolo 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e che, con l’articolo 42 comma 1 ha spostato al 23 dicembre l’entrata in vigore delle nuove norme.

Il  Foia prevede che chiunque possa esercitare il diritto di accesso generalizzato ad atti e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione e con il Foia ogni cittadino, in quanto tale, può chiedere di sapere ed esercitare per questa via un controllo civico. Si tratta di una rivoluzione culturale, prima ancora che normativa, di cui i cittadini devono avere consapevolezza e che le amministrazioni devono imparare a non temere. Per le amministrazioni è senza dubbio uno stimolo concreto alla trasparenza e al rilascio dei dati, per i cittadini un controllo responsabile e democratico sulle politiche e le risorse pubbliche. 

Il testo attuale prevede che chi vuole esercitare il controllo civico attraverso il diritto di sapere presenti richiesta all'amministrazione che detiene il dato o il documento. La richiesta potrà essere presentata o direttamente all'ufficio che detiene i dati o i documenti se si sa qual è o, in alternativa, all'Ufficio relazioni con il pubblico o ad un altro ufficio, se indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. La richiesta potrà essere trasmessa anche per via telematica e non deve essere motivata. Dal 23 dicembre scorso, fermo restando la possibilità di chiedere un accesso agli atti ai sensi della legge 241/90, il cittadino potrà esercitare il controllo civico chiedendo di conoscere atti e documenti della pubblica amministrazione anche se non direttamente interessato. Entro 30 giorni dalla richiesta le amministrazioni devono rilasciare gratuitamente dati e documenti in formato elettronico o cartaceo. L'eventuale rifiuto al rilascio di dati o documenti da parte dell'amministrazione deve essere motivato, ma il cittadino potrà ricorrere al responsabile trasparenza o al difensore civico (se costituito) e/o alla giustizia amministrativa. L’accesso a dati e documenti è rifiutato quando è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e quelli privati. 

Al fine di orientare i soggetti chiamati ad assicurare l’effettivo esercizio di questo nuovo diritto, l’ANCI ha messo a disposizione un documento che si caratterizza anche per gli indirizzi procedimentali ed organizzativi specifici nello stesso contenuti.

Ricordiamo, per ultimo che il Presidente dell’ANAC (Autorità nazionale AntiCorruzione) Raffaele Cantone con un comunicato del 23 dicembre 2016 ha reso noto che saranno approvate il 28 dicembre dal Consiglio dell’Anac, convocato in via straordinaria, le Linee Guida in materia di esclusione e limiti all’esercizio dell’accesso civico generalizzato (il cosiddetto Foia). Approvato in via preliminare dall’Anac lo scorso 14 dicembre, il testo è stato adottato d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali (15 dicembre) e ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata (22 dicembre). Dopo il passaggio in Consiglio per il via libera definitivo, le Linee Guida saranno pubblicate sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione. In concreto, le Linee Guida regoleranno gli ambiti in cui i cittadini avranno il diritto di conoscere atti e documenti detenuti dalla Pa, anche senza un interesse diretto. Spetterà poi alle amministrazioni e agli altri soggetti individuati dalla legge valutare, caso per caso, eventuali eccezioni. L’Autorità nazionale anticorruzione, sempre in collaborazione con il Garante per la privacy, provvederà in ogni caso a monitorare l’applicazione della legge ed entro un anno aggiornerà le Linee Guida, in modo da precisare ulteriormente esclusioni e limiti all’accesso civico generalizzato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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