Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e termovalorizzatori: interviene il Consiglio di Stato

di Redazione tecnica - 18/12/2020

È legittima una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che dichiari la compatibilità di un progetto subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, da verificare all’atto del successivo rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la concreta entrata in funzione dell’opera?

Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e termovalorizzatori: la sentenza del Consiglio di Stato

A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7917 dell'11 dicembre 2020 in cui si parla di termovalorizzatori e impatto ambientale e interviene sul ricorso proposto da un gruppo di cittadini preoccupati della realizzazione di una nuova centrale di produzione elettrica a combustione di rifiuti accanto ad una già esistente.

I perché del ricorso

Il Tar si era già espresso con un nulla di fatto sul ricorso proposto dai cittadini. Sul tavolo dei giudici del Consiglio di Stato, secondo il ricorso, la mancata valutazione dell’impatto ambientale degli interventi; il mancato rispetto delle norme in tema di trasparenza e di partecipazione procedimentale, che avrebbe condotto ad un deficit di istruttoria e, conseguentemente, di motivazione, difettando i provvedimenti gravati degli opportuni approfondimenti, nonostante le ripetute sollecitazioni svolte in proposito dagli interessati; la violazione dei principi di prevenzione e precauzione, per la mancata analisi dell’impatto sanitario del progetto; la compromissione di un’area ricompresa in un corridoio primario della Rete Ecologica Regionale; la mancata valutazione dell’impatto sulle vicine SIC (sito di interesse comunitario) e ZPS (zona di protezione speciale); la mancata valutazione dell’opzione zero.

I progetti e la valutazione VIA

I giudici del Consiglio di Stato hanno verificato che tutti i progetti sono stati sottoposti a VIA, la valutazione di impatto ambientale. "Non si apprezza, dunque, né alcuna pretermissione di VIA, né alcuna illegittima distrazione di competenza", si legge nella sentenza. Le valutazioni Via "hanno tenuto conto anche dell’impatto cumulativo dei progetti", proseguono i giudici. Il provvedimento di VIA è espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa: con esso, infatti, l’Amministrazione non è chiamata, in via per così dire notarile e “passiva”, a riscontrare la sussistenza di possibili impatti ambientali dell’opera, bensì a ricercare attivamente un complessivo bilanciamento fra gli interessi perseguiti con la realizzazione del progetto in esame da un lato, e le contrapposte esigenze di preservazione del contesto ambientale dall’altro. Il procedimento, tra l'altro e per questi motivi, "è aperto alla partecipazione di chiunque vi abbia interesse eventualmente anche mediante una inchiesta pubblica".

I rilievi negativi alla Via

Dicono i giudici: "Come correttamente osservato dal Tar, l’Amministrazione non ha il dovere di prendere puntualmente, specificamente ed analiticamente posizione su ciascuno dei singoli rilievi formulati nel corso del procedimento, ma deve confezionare un provvedimento che, nell’ambito di una valutazione necessariamente di sintesi, affronti con un sufficiente grado di approfondimento tutte le questioni problematiche emerse nel corso del procedimento".

Nel caso analizzato è quello che è successo. Ossia sono stati fatti numerosi rilievi negativi al progetto, ma ciascuno "è stato trattato dall’Amministrazione, che in taluni casi ha anche imposto delle prescrizioni". In termini generali è legittima una VIA che dichiari la compatibilità ambientale di un progetto subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, da verificare all’atto del successivo rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la concreta entrata in funzione dell’opera. "Niente osta, in linea di principio - scrivono i giudici - a che l’Amministrazione attesti che, a seguito dell’adozione futura di ben precisi accorgimenti, l’opera possa risultare compatibile con le esigenze di tutela ambientale. I limiti alla legittimità di tale modo di procedere, attengono al grado di dettaglio e di specificità delle prescrizioni, nonché al numero ed alla complessiva incidenza delle stesse sui caratteri dell’opera: invero, la formulazione di prescrizioni eccessivamente generiche, ovvero relative a pressoché tutti i profili di possibile criticità ambientale dell’opera, potrebbe risolversi in una sostanziale pretermissione del giudizio".

La pubblicità degli atti nelle procedure di Via

Gli appellanti, inoltre, lamentano la violazione della disciplina di matrice comunitaria e nazionale sulla pubblicità degli atti nelle procedure di VIA, oltre "la pubblicazione, con avviso laconico pubblicato solo sul Corriere della Sera, privo dei contenuti prescritti dal legislatore comunitario, prima che di quello nazionale, dell’avvio del deposito del progetto non soddisfa i requisiti di trasparenza della direttiva" ed ha lasciato "i cittadini all’oscuro della maggior parte delle integrazioni del proponente, nemmeno pubblicate sul sito, oltre che delle osservazioni che avrebbero potuto illuminarli o supportarli, e quindi sono stati privati della possibilità di partecipare all’istruttoria e al procedimento che ha condotto al rilascio di una Via favorevole ma viziata". Ma, dicono i giudici: "La disciplina nazionale richiedeva, per i progetti di competenza VIA regionale, la pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale di un avviso che recasse "una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni". L'avviso di Via è stato pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale. Inoltre i ricorrenti non hanno specificato perché ed in quale misura tale avviso violasse la disciplina nazionale. Ciò precisato, il Collegio rileva che i tre interventi incrementano la capacità produttiva del centro integrato, al contempo implementandone la sicurezza ambientale e il contenuto tecnologico, senza però determinare ulteriore consumo di suolo". Considerazioni che hanno dimostrato il percorso coerente dell'amministrazione comunale nella realizzazione del nuovo termovalorizzatore. Il ricorso, dunque, è stato respinto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it



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