Valutazione Stress Lavoro Correlato non delegabile dal datore di lavoro

07/05/2013

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, commi 1 e 1-bis del D.Lgs. n. 81/2008 è tra gli adempimenti non delegabili da parte da parte del datore di lavoro, anche qualora questo decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.

Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'interpello n. 5 del 2 maggio 2013, con il quale ha risposto al quesito avanzato dalla Federazione italiana Metalmeccanici per sapere se il datore di lavoro non può delegare a terzi, così come previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Il Ministero del Lavoro ha ricordato che la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi da lavoro, compreso quello relativo allo stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008). Inoltre, l'art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 ha fissato il principio generale di delegabilità secondo il quale la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
  • a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
  • b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  • d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
  • e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Ciò premesso, essendo la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato parte integrante della valutazione dei rischi a cui non è consentita la delega da parte del datore di lavoro (art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008, anche questa non potrà essere delegabile.

di Ilenia Cicirello


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