Verifiche attrezzature di lavoro: Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

29/04/2013

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha recentemente emanato la Circolare n. 9 del 5 marzo 2013 recante "D.M. 11 aprile 2011 concernente la Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo - Chiarimenti"
Nella circolare vengono trattati i seguenti argomenti:
  • verbali di verifica
  • comunicazione di affidamento diretto da parte del datore di lavoro della verifica periodica al soggetto abilitato
  • regime di prima verifica periodica su attrezzature di cui al punto 10.A.3 della circolare n. 23/2012 non marcate CE (quali ad esempio le macchine agricole e raccoglifrutta)
  • argani installati su aerogeneratori
  • loader aeroportuali
  • attrezzatura destinata alla racolta dei rifiuti
  • assoggettabilità al regome delle verifiche periodiche di un carrello elevatore a forche (muletto)
  • iva
  • controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e indagini supplementari (d.m. 11/04/2011, allegato II, punto II, lett. c))
  • tariffe - decreto dirigenziale del 23/11/2012
  • facoltà di avvalersi di soggetti abilitati iscritti negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 4, del d.m. 11/04/2011 da parte dei soggetti titolari della funzione
  • data di decorrenza per l'effettuazione delle verifiche periodiche

In particolare nella circolare viene precisato che con l'entrata in vigore del d.m. 11/04/2011, i soggetti titolari della funzione ed i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di "scheda tecnica" e di "verbale di visita periodica" conformi a quelli previsti dall'allegato IV dello stesso decreto e su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la visita periodica (attraverso il logo, il timbro o altro riferimento equivalente) mentre non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto incaricato.

A cura di Gabriele Bivona


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