Abusi edilizi e aree vincolate: la Cassazione sui requisiti del condono

di Redazione tecnica - 26/09/2021

Quando si commettono degli abusi edilizi in aree vincolate la presentazione di un’istanza di condono è una strada percorribile o no? Si tratta di una domanda a cui la Corte di Cassazione ha risposto con la sentenza n. 34897/2021, mettendo dei paletti ben precisi. Nel caso in esame il ricorrente ha richiesto l’annullamento dell’ordine di demolizione di un fabbricato abusivo di 127 mq perché si sarebbe trattato di un abuso edilizio minore, sempre sanabile secondo l’art.. 32 del D.L. n. 269/2003 (convertito in legge n. 269/2003, cd. “Terzo Condono Edilizio”), anche se su area sottoposta a vincolo, non trattandosi di opere realizzate su immobili dichiarati monumenti nazionali o di notevole interesse culturale.

Condono edilizio su aree vincolate: le condizioni

Gli ermellini hanno respinto il ricorso ritenendo inapplicabile il condono edilizio del 2003, per la natura dell'intervento, trattandosi di nuova costruzione e non di intervento minore.

La corte ha anche evidenziato che:

  • in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo, il condono previsto dall'art. 32 del di. n. 269 del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto legge (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo;
  • non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Dunque, sono del tutto esclusi dal condono del 2003 gli interventi edilizi maggiori nelle aree sottoposte a vincolo, non sui soli immobili sottoposti a vincolo, come invece ha sostenuto la parte ricorrente nel caso di specie.



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