Abusi edilizi: dal Consiglio di Stato la procedura per evitare la demolizione

di Redazione tecnica - 11/05/2022

Cosa accade all'ordinanza di demolizione e come cambia la procedura prevista all'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (testo unico edilizia) nel caso di presentazione di istanza di accertamento di conformità a cui l'amministrazione non da seguito?

Abusi edilizi e demolizione: nuova sentenza del Consiglio di Stato

Per rispondere a questa domanda basterebbe leggere con attenzione la Parte I, Titolo IV, Capo II del Testo Unico Edilizia che definisce l'apparato sanzionatorio per le varie casistiche di abuso edilizio. Nel caso della domanda in premessa, si tratta di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, ovvero quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

In questo caso non c'è scampo e lo stesso testo unico edilizia stabilisce che la pubblica amministrazione ingiunga al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione. Non sempre, però, la demolizione è l'unica alternativa e se ne parla nella sentenza del Consiglio di Stato 5 maggio 2022, n. 3546 che ci consente di fare il punto sulle procedure indicate nel caso, appunto, di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.

Accertamento di conformità: il silenzio-rigetto

Nel caso di specie siamo di fronte ad un'istanza di accertamento di conformità alla quale sarebbe seguito entro i termini previsti all'art. 39 del d.P.R. n. 380/2001 il silenzio-rigetto e una nota del Comune in cui informa l’avvenuto decorso dei termini.

Nota che non provvede esplicitamente sulla domanda di sanatoria, denegata mediante il decorso del termine normativamente previsto ai fini della formazione del silenzio rifiuto. Silenzio rifiuto impugnato in sede straordinaria, ma da tale pendenza non può farsi discendere alcuna conseguenza sull’obbligo di esecuzione del giudicato.

Esecuzione del giudicato

Il Consiglio di Stato ha, infatti, ricordato un principio consolidato per il quale l’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica può sottrarsi a tale obbligo, non avendo, in proposito, alcuna discrezionalità per quanto concerne l'an ed il quando.

Nel caso di specie, la sentenza di primo grado aveva rilevato la necessità di attendere la definizione della domanda di accertamento di conformità. Circostanza, appunto, definita negativamente.

Cosa accade se si impugna il diniego?

Il fatto che il diniego sia stato impugnato non arresterebbe, però, il procedimento, in quanto, in assenza di sospensiva, il rigetto della domanda di sanatoria è esecutivo e dunque non vi è alcun fatto sopravvenuto al giudicato nascente dalla sentenza di primo grado che ne impedisca l’esecuzione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 47/1985, il mancato ripristino dello stato dei luoghi da parte del destinatario dell’ordinanza di demolizione entro 90 giorni comporta l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime. Pertanto, a decorrere dal 91° giorno successivo alla notifica dell’ingiunzione a demolire, l’opera abusiva è divenuta di proprietà del Comune.

Nello specifico, l'atto di acquisizione, necessario unicamente ai fini della trascrizione e dell’effettiva disponibilità materiale del bene da parte dell’Amministrazione, è stato emesso. La traslazione del diritto di proprietà al Comune, così configurata ai sensi dell’art. 7 della legge n. 47/1985, è dunque già avvenuta.

L'ottemperanza della demolizione e le alternative

Il Consiglio di Stato ha ricordato l’art.31, comma 5, del testo unico edilizia per il quale “l’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico”.

In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive, l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza, pertanto il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa e non implica alcuna valutazione discrezionale.

Il citato art. 31, comma 5 - a chiusura di un articolato sistema sanzionatorio suscettibile di operare a fronte di edificazioni non legittime e non altrimenti recuperabili alla legittimità a favore dei privati - dispone che l’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici, offrendo una “via di uscita (consentendo, di fatto, alla mano pubblica ciò che non è permesso alla parte privata)” rispetto alla soluzione finale della demolizione dell’edificazione abusiva, permettendo che - questa volta in mano pubblica – l’edificazione non legittima resti pur sempre in situ.

Nel caso di specie, il Consiglio Comunale ha dichiarato l’insussistenza di prevalenti ragioni pubbliche alla conservazione dei beni abusivi acquisiti, disponendone la successiva demolizione. Pertanto, l’Amministrazione deve procedere alla demolizione d’ufficio, posto che la decisione riservata al Consiglio Comunale è già stata assunta.

A tal fine, il Consiglio di Stato ha assegnato un termine ultimativo di 120 giorni, con riserva di sostituzione in caso di persistente inadempienza.



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