Abusi edilizi e demolizione: quando la sanzione è immotivata

di Redazione tecnica - 09/11/2021

Abusi edilizi e ordinanza di demolizione: il provvedimento sanzionatorio deve essere proporzionato, ma soprattutto deve essere correttamente motivato. Lo spiega bene la sentenza n. 7309/2021 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, pronunciata a seguito del ricorso di un condominio su cui era pendente un’ordinanza di demolizione.

Abusi edilizi e ordine di demolizione: il provvedimento deve essere motivato

Nel caso in esame, il condominio aveva richiesto un permesso di costruire concernente la demolizione di manufatti esistenti e nuova costruzione di un edificio composto da diverse unità abitative; su tale progetto erano state in seguito presentate delle varianti in corso d’opera non sostanziali. Successivamente, una perizia su una delle unità sottoposte a pignoramento, aveva messo in evidenza le seguenti irregolarità:

  • intervento di nuova costruzione eseguito con variazioni essenziali ai sensi dell’art. 14-bis della legge regionale n. 23/2004;
  • non conformità urbanistica dell’immobile alla normativa tecnica vigente.

E proprio in relazione alla non conformità urbanistica il Comune aveva emesso un’ordinanza di demolizione e inibito l’accesso all’edificio.

I condomini hanno quindi presentato ricorso al Tar – soccombendo – e poi al Consiglio di Stato. In particolare veniva contestata la motivazione dell’ordinanza di demolizione che lamentava le gravi criticità strutturali dell’edificio, incentrata sulle operazioni peritali eseguite nell’ambito del procedimento di pignoramento. La consulenza tecnica d’ufficio aveva infatti evidenziato alcune anomalie che rendevano il progetto non conforme a quanto era previsto dalle normative tecniche per costruzioni vigenti alla data di deposito dei progetti presso l’amministrazione comunale e in particolare:

  • errori progettuali (maggiore deformabilità di interpiano del fabbricato, non verifica al tagliante sismico dei pali di fondazione);
  • errori esecutivi (pali più corti, minore altezza dei cordoli di fondazione, presenza di una soletta di base che taglia alla base tutti i pilastri e realizzata con calcestruzzo scadente, armature mal posizionate).

Da qui l’assunto che il fabbricato non sarebbe stato conforme alla normativa vigente al momento in cui è avvenuta la sua progettazione strutturale e la decisione dell’Amministrazione di ordinare “la demolizione delle opere edilizie realizzate con variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo ed il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese dei soggetti interessati, nonché il divieto di utilizzo del complesso immobiliare”.

Consiglio di Stato: l'istruttoria del Comune non deve difettare di motivazione

In realtà, come ha sottolineato Palazzo Spada, le relazioni peritali hanno messo in luce un difetto istruttorio nell’agire del Comune: il consulente tecnico d’ufficio, ingegnere esperto in materia di sicurezza, pur riscontrando la sussistenza di vizi e difetti che riguardano staticità e sismica, ha concluso che il fabbricato "nell’attuale stato in cui è stato esaminato non presenta criticità di natura statica che implichino pericolo a persone o cose”.

Quindi i giudici di secondo grado hanno ritenuto immotivata e sproporzionata la totale demolizione dell’edificio per una presunta criticità di natura statica: piuttosto, vanno eseguiti interventi di adeguamento strutturale dell’edificio, al fine di renderlo conforme alla normativa tecnica vigente, senza bisogno di demolirlo.

L’appello è stato quindi accolto, annullando l’ordine di demolizione in favore dell’esecuzione di interventi utili a garantire la conformità del fabbricato alle NTC vigenti.



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