Abusi edilizi: niente condono in presenza di nuove opere

di Redazione tecnica - 24/12/2023

La realizzazione di opere che portino a un organismo edilizio nuovo o comunque non più riconducibile a quello oggetto di istanza di sanatoria, rende impossibile il rilascio del titolo.

Condono edilizio: no a lavori successivi all'istanza

Si tratta di un principio consolidato in tema di abusi edilizi e che il Consiglio di Stato ha ribadito con la sentenza del 19 dicembre 2023, n. 11011, confermando il provvedimento di rigetto di un’istanza di condono edilizio ai sensi del D.L. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, in quanto l’edificio oggetto della domanda sarebbe stato modificato dopo il 31 marzo 2003, tanto da comportare la costituzione di un organismo edilizio non più riconducibile a quello di cui all’istanza di sanatoria.

Già in primo grado il TAR aveva specificato che il silenzio-assenso previsto in tema di condono edilizio non si forma per il solo fatto dell’inutile decorso del termine indicato e del pagamento dell’oblazione senza alcuna risposta del Comune, ma occorre anche la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dall’art. 32, comma 37, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., cui è subordinata l’ammissibilità della sanatoria e cioè che la domanda:

  • sia stata correlata dalla documentazione prescritta dalla legislazione statale e regionale;
  • non sia infedele;
  • sia stata interamente pagata l’oblazione.

Inoltre è necessario che l’opera:

  • sia stata ultimata nel termine di legge;
  • non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33, l. 28 febbraio 1985 n. 47.

In questo caso è stato ravvisato che erano stati eseguiti interventi ascrivibili quantomeno alla manutenzione straordinaria ex art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 e pertanto, come correttamente rilevato dall’Amministrazione civica, le modifiche operate sulle opere oggetto di condono dopo il 31 marzo 2003 hanno comportato “la costituzione di un organismo edilizio non più riconducibile a quello di cui all’istanza di sanatoria”.

Condono e silenzio assenso

Palazzo Spada ha confermato su tutta la linea le decisioni di primo grado. Il silenzio-assenso previsto in tema di condono edilizio non si forma per il solo fatto dell’inutile decorso del termine indicato e del pagamento dell’oblazione senza alcuna risposta del Comune, ma occorre altresì la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dall’art. 32, comma 37, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., cui è subordinata l’ammissibilità della sanatoria e cioè che la domanda sia stata correlata dalla documentazione prescritta dalla legislazione statale e regionale, non sia infedele, sia stata interamente pagata l’oblazione, che l’opera sia stata ultimata nel termine di legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33, l. 28 febbraio 1985 n. 47.

Per altro, si era in presenza di un organismo edilizio nuovo che superava la soglia di tollerabilità degli interventi successivi sull’immobile oggetto di istanza in sanatoria (sola manutenzione ordinaria), considerando gli interventi indicati ascrivibili quantomeno alla manutenzione straordinaria ex art 3, comma 1, lett. b), d.p.r. n. 380/2001 e che, pertanto, le modifiche operate sulle opere oggetto di condono, dopo il 31 marzo 2003, hanno comportato “la costituzione di un nuovo organismo edilizio non più riconducibile a quello di cui all’istanza di sanatoria”, da cui l’impossibilità a procedere con il rilascio del titolo abilitativo e la legittimità del successivo ordine di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).



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