Abusi edilizi: quali interventi sono ammessi per ottenere la sanatoria?

di Redazione tecnica - 21/02/2024

Uno dei principi fondamentali in tema di abusi edilizi riguarda l’impossibilità di ottenere una sanatoria “condizionata”, consistente nell’eliminazione delle parti non conformi per rendere un fabbricato idoneo al condono, fermo restando piccole eccezioni ben circoscritte dalla normativa. 

Abusi edilizi: no alla sanatoria condizionata

Ne parla la Corte di Cassazione nella recente sentenza del 2 febbraio 2024, n. 4759, con cui ha respinto il ricorso contro il rigetto di un’istanza di revoca di demolizione di un fabbricato abusivo.

Il giudice dell’esecuzione aveva constatato l’esistenza di un vincolo paesaggistico e di un vincolo autostradale, su cui non erano stati emessi dei pareri, rendendo illegittimo il permesso di costruire in sanatoria ottenuto dai ricorrenti, che hanno anche sottolineato di aver provveduto all'eliminazione della parte di fabbricato insistente sulla fascia di rispetto autostradale.

Un argomento non ritenuto sufficiente dalla Corte territoriale, che ha ribadito l'assenza dei "requisiti strutturali del provvedimento di concessione in sanatoria" (data la mancanza del parere della Soprintendenza ed il mancato rilascio del nulla-osta da parte della società Autostrade), e ha considerato la demolizione della porzione di fabbricato che invadeva la fascia di rispetto, come argomento insufficiente per la revoca dell'ordine.

Ricordano i giudici di piazza Cavour che ai sensi dell'art. 39, I. 23 dicembre 1994, n. 724 (c.d. "Secondo Condono Edilizio") è consentita la sanatoria delle sole opere ultimate che possiedono, alla data indicata del 31 dicembre 1993, i requisiti da essa previsti, non essendo ovviamente consentito intervenire successivamente sugli immobili abusivi per renderli conformi alla disciplina in parola.

Interventi edilizi ammessi per il condono

Le uniche possibilità di successivo intervento sugli stessi fabbricati, non incompatibili con la sanatoria, sono quelle previste:

  • dall'art. 35, comma 14, I. 28 febbraio 1985, n. 47 (che disciplina modesti lavori di rifinitura delle opere abusive);
  • dall'art. 43, quinto comma, della stessa legge, che consente le opere strettamente necessarie a rendere gli edifici funzionali qualora i manufatti non siano stati completati per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali.

Nel caso in esame, non solo non si tratta di queste ipotesi, ma, sempre in adesione alla giurisprudenza di legittimità, la stessa ordinanza ha ben evidenziato che ammettere lavori - sia pur di demolizione - che modifichino il manufatto abusivo, alterandone significativamente la struttura e riducendone la volumetria, al fine di rendere sanabile, dopo la scadenza del termine finale stabilito dalla legge per la condonabilità delle opere ciò che certamente allora non lo sarebbe stato, costituisce un indebito aggiramento della disciplina legale, poiché sposta arbitrariamente in avanti nel tempo il termine finale previsto dalla legge per ottenere il condono edilizio, addirittura legittimando ulteriori interventi abusivi.

Oltre tutto il fatto che i ricorrenti abbiamo demolito una parte del fabbricato dimostra come i proprietari fossero coscienti che l’immobile non rispondesse ai requisiti di doppia conformità previsti dalla legge.

Tutte motivazioni per cui il ricorso è stato responto, confermano la legittimità dell'ordine di demolizione.



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