Adeguamento antincendio strutture ricettive: SCIA parziale entro il 30 giugno

di Redazione tecnica - 30/05/2023

Manca un mese esatto alla scadenza del termine, da parte delle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, per la presentazione al Comando dei Vigili del fuoco della SCIA parziale attestante il rispetto di almeno sei delle prescrizioni di adeguamento antincendio.

Strutture ricettive a antincendio: ok a SCIA parziale

Ricordiamo che con la conversione in legge n. 14/2023 del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022) è stato introdotto l’art. 12-bis, che sostituisce la lettera i) al comma 1122 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017.

La norma prevede le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024.

La proroga è però consentita appunto a condizione che si presenti al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

  • resistenza al fuoco delle strutture;
  • reazione al fuoco dei materiali;
  • compartimentazioni;
  • corridoi;
  • scale;
  • ascensori e montacarichi;
  • impianti idrici antincendio;
  • vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • locali adibiti a depositi.

Il termine è prorogato al 31 dicembre 2023 limitatamente ai rifugi alpini.

Adeguamento antincendio strutture ricettive: obblighi dei titolari

Inoltre, nelle more del completo adeguamento, i titolari delle strutture ricettive sono tenuti a:

  • a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I al DM 1 settembre 2021, l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
  • b) applicare le misure previste dall’articolo 5 del DM 16 marzo 2012;
  • c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  • d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;
  • e) assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all’allegato III al DM 2 settembre 2021.

Infine, i soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del d.Lgs. n. 139/2006, possono essere adibiti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi e dal rilascio dei relativi attestati.

 



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