Adeguamento a norme igienico-sanitarie: il TAR chiarisce i limiti per CILA e SCIA in sanatoria

di Redazione tecnica - 07/05/2025

Può una copertura precaria su un pozzo luce rientrare nelle tolleranze costruttive o nella disciplina delle opere sanabili ai fini igienico-sanitari? Come valutare la riconducibilità di tali interventi alla procedura semplificata della CILA o alla SCIA in accertamento di conformità?

Adeguamento a sopravvenute norme igienico-sanitarie: il TAR sulla regolarità degli interventi

La sentenza del TAR Sicilia del 1° aprile 2025, n. 1097 offre alcune interessanti risposte, specie per i tecnici impegnati nella regolarizzazione di interventi minori realizzati senza titolo abilitativo, ma con finalità funzionali e non speculative.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato una CILA e successivamente una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Le opere contestate comprendevano:

  • l’accorpamento di due unità immobiliari commerciali, catastalmente distinte;
  • la copertura a chiusura di un pozzo luce di circa 10 mq, realizzata in cartongesso e lamiera;
  • l’uso del vano così ottenuto come magazzino e disimpegno per accesso a un w.c., comportando un aumento volumetrico.

L’Amministrazione aveva rigettato le istanze, sostenendo che l’intervento determinasse un aumento di volume non assentibile con CILA e non conforme agli strumenti urbanistici, né rientrante nelle ipotesi di adeguamento previste dall’art. 20, comma 7, della L.R.Sicilia  n. 4/2003.

In particolare, l’intervento non sarebbe rientrato tra le opere ammissibili dalla normativa regionale, poiché non derivante da sopravvenute norme igienico-sanitarie, ma da una scelta progettuale conseguente alla fusione delle unità.

Tolleranze costruttive: ammesse modifiche alle preesistenze edilizie

Nel valutare la questione, il TAR ha parzialmente accolto il ricorso: se da una parte l’ordinanza di demolizione, in quanto atto reale e ripristinatorio, era efficace anche nei confronti del nuovo proprietario, l’intervento di copertura del pozzo luce – nella misura limitata di 6,21 mq (inferiore al 10% della superficie utile) – poteva rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 20, comma 7 della L.R. n. 4/2003, se funzionale all’adeguamento a norme igienico-sanitarie.

La norma dispone infatti che “I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l’adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri.”

La fusione delle unità immobiliari è da considerarsi regolare e il nuovo assetto va considerato legittimo ai fini della valutazione del rispetto dei requisiti igienici.

Questo perché, spiega il giudice amministrativo, è necessario adottare un’interpretazione funzionale e dinamica della norma, ritenendo che non sia necessaria la sopravvenienza assoluta delle norme sanitarie rispetto allo stato originario dell’edificio.

Dopo una legittima modifica edilizia, come ad esempio la fusione di unità, l’adeguamento igienico-sanitario sopraggiunto con una nuova normativa può diventare infatti necessario.

Il ricorso è stato quindi accolto nella parte in cui si conferma che:

  • la chiusura dello spazio non ha comportato un aumento volumetrico tale da non rientrare nelle tolleranze costruttive consentite per legge;
  • il sopraggiungere di una normativa di sicurezza e/o igienico-sanitaria ha reso legittima l’esecuzione, previa richiesta di autorizzazione, di opere per l’adeguamento degli edifici ad essa.


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