Affidamenti diretti: deroghe al principio di rotazione

di Redazione tecnica - 06/10/2023

Il principio di rotazione degli appalti rappresenta uno degli elementi fondanti la disciplina dei contratti pubblici quale garanzia della trasparenza del mercato e dell’apertura alla concorrenza. Nel nuovo Codice degli Appalti, esso viene disciplinato dall’art. 49, prevedendo alcune deroghe nei commi 4,5 e 6, con la possibilità di reiterare l'affidamento allo stesso operatore.

Microaffidamenti: deroga al principio di rotazione

Deroghe che rappresentano il fulcro del parere del MIT del 18 luglio 2023, n. 2145 relativo ai microaffidamenti, ovvero appalti entro la soglia dei 5mila euro.

Specifica il supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici che questo limite va riferito ai singoli affidamenti. Non solo: mentre con le linee Guida ANAC n. 4 la deroga al principio di rotazione era riservata ad affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro. nel d.Lgs. n. 36/2023 questa previsione è stata confermata e anzi estesa con un importo superiore, favorendo così la semplificazione e la velocizzazione degli affidamenti di importo minimo.

Principio della fiducia e frazionamento artificioso dell’appalto

Tuttavia, ricorda il MIT, anche per gli affidamenti di importi inferiori a 5mila euro, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all’art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art. 14. In particolare, proprio il comma 6 dispone che “un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.

Per evitare quindi possibili abusi reiterando ad esempio illimitatamente gli affidamenti allo stesso operatore economico, il MIT suggerisce di dotarsi di una specifica disciplina al riguardo che consenta l’affidamento diretto in deroga al principio della rotazione ma nel rispetto dei principi che regolano gli affidamenti pubblici.

Infine, la norma trova applicazione non solo per l’acquisto di beni e servizi ma anche per appalti di lavori entro questa soglia.



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