Aggiornamento elenco prezzi negli appalti: gli obblighi della Stazione Appaltante

Stiamo per partecipare ad una gara il cui prezzario di riferimento è datato 2018, abbiamo diritto, in caso di aggiudicazione, all’aggiornamento dei prezzi unitari al prezzario corrente? Può essere esclusa, da contratto, questa possibilità?

L'esperto risponde

La gara deve riportare il prezzario infrannuale aggiornato al 31 luglio 2022.

L’art. 26 comma 2 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) impone l’applicazione del prezzario aggiornato a luglio 2022 per le gare bandite dopo il 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Secondo una recente sentenza del TAR Campania (n. 7596/2022), la violazione dell’art. 26, comma 2 può comportare l’annullamento del bando di gara.

La partecipazione al bando così strutturato comporta tuttavia l’accettazione da parte dell’impresa delle condizioni ivi stabilite, senza possibilità di porle in discussione successivamente.

Si noti che nel caso di specie l’unico elemento che potrebbe, in parte, salvaguardare l’impresa, è rappresentato dalla clausola di revisione prezzi e dal meccanismo ordinario di compensazione. In applicazione dell’art. 29, comma 1, lett. a) D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni Ter), la clausola di revisione del prezzo deve essere obbligatoriamente inserita nel contratto; la compensazione ordinaria opera invece per i soli appalti di lavori, ma solo per l’anno successivo a quello di presentazione dell’offerta.

Non sono ravvisabili invece allo stato attuale meccanismi che consentano di modificare in corso di esecuzione i prezzari posti a base di gara.

Invitiamo dunque l’impresa a ponderare bene la decisione di presentare l’offerta, stante le criticità accennate.

Accedi alla sezione "L'esperto risponde" e invia i tuoi quesiti sul caro materiali negli appalti pubblici.



© Riproduzione riservata