Aggiornamento professionisti antincendio: scadenza prorogata

di Redazione tecnica - 17/09/2021

Lo stato di emergenza epidemiologica COVID-19 viene prorogato al 31 dicembre 2021, con tutti gli slittamenti del caso. In particolare, come segnalato con la Circ. CNI n. 779/2021, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha comunicato l’aggiornamento delle proroghe degli atti amministrativi in scadenza, con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio.

Validità certificazioni sicurezza antincendio

Nello specifico, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, e quindi fino al 31 marzo 2022.

A chi è destinata la proroga validità

Rientrano nella proroga le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio, in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 31 marzo 2022.

Non potranno invece beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2021.

Come ottenere il Certificato Prevenzione Incendi

Come previsto dal DPR n. 151 del 1 agosto 2011, il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) è il documento che certifica l’esistenza dei requisiti di sicurezza antincendio e il rispetto della normativa di prevenzione incendi. Il certificato ha validità di 5 anni, è intestato al responsabile della sicurezza antincendio ed è obbligatorio per le attività di categoria C, ossia ad alto rischio.

Questo l'iter previsto dalla normativa per la richiesta CPI:

  • presentazione istanza al Comando dei Vigili del Fuoco, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista;
  • il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta;
  • per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio;
  • entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti, ad eccezione che, se possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni;
  • entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.


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