Appalti digitali e algoritmi: il TAR fissa i limiti dell’automazione nelle gare
di Redazione tecnica - 18/05/2026

La digitalizzazione degli appalti pubblici non può trasformarsi in una “scatola nera” sottratta ai principi di trasparenza, verificabilità e controllo umano.
Anche quando la stazione appaltante utilizza piattaforme telematiche e software automatici per il calcolo dei punteggi, la responsabilità della decisione resta integralmente in capo alla pubblica amministrazione, che non può limitarsi ad accettare “fideisticamente” il risultato restituito dalla macchina senza essere in grado di ricostruirne e verificarne il funzionamento.
Sono questi i principi più rilevanti affermati dal TAR Sicilia, sez. Catania, con la sentenza del 22 aprile 2026, n. 1157, nella quale vengono affrontati aspetti, quali l’utilizzo di algoritmi e di procedure automatizzate, destinati ad avere un ruolo sempre più preponderante nelle gare pubbliche.
Appalti digitali e algoritmi: i limiti dell’automazione nelle gare pubbliche
La controversia nasce nell’ambito di una procedura di affidamento aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale la determinazione dei punteggi tecnici era avvenuta attraverso una piattaforma informatica utilizzata dalla stazione appaltante per l’elaborazione automatizzata dei dati inseriti dalla commissione giudicatrice.
Una delle imprese partecipanti, classificatasi alle spalle dell’aggiudicataria, ha contestato il risultato finale sostenendo che i punteggi attribuiti dal sistema non fossero coerenti con le formule matematiche previste dal disciplinare di gara.
Secondo quanto dedotto nel ricorso, replicando i calcoli sulla base dei coefficienti assegnati dai commissari e applicando le formule indicate nella lex specialis, il risultato finale dell’offerta tecnica sarebbe stato differente rispetto a quello restituito dalla piattaforma.
L’operatore economico ha quindi presentato istanza di accesso agli atti per ottenere:
- i passaggi intermedi del calcolo;
- le operazioni effettuate dal software;
- le regole matematiche applicate dal sistema nella riparametrazione dei punteggi.
Nel corso del giudizio, la stazione appaltante ha sostanzialmente affermato di essersi limitata all’inserimento nella piattaforma dei dati iniziali relativi alle valutazioni espresse dalla commissione, senza essere però in grado di ricostruire i calcoli effettuati automaticamente dal software né di mettere a disposizione i relativi passaggi intermedi.
Secondo il TAR, tale circostanza dimostra come l’amministrazione abbia finito per affidare integralmente alla piattaforma il procedimento di elaborazione dei punteggi, senza mantenere un effettivo controllo sul funzionamento del sistema e senza poter verificare eventuali errori o anomalie nel risultato finale.
Digitalizzazione degli appalti: i principi del nuovo Codice Appalti
La sentenza ricostruisce in maniera molto ampia il quadro normativo che disciplina la digitalizzazione dell’attività amministrativa.
Il Collegio richiama innanzitutto il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale), ricordando come l’art. 12 imponga alle pubbliche amministrazioni l’utilizzo delle tecnologie informatiche per garantire efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza.
A questo si aggiunge l’art. 3-bis della Legge n. 241/1990, che riconosce espressamente la possibilità per le amministrazioni di agire mediante strumenti informatici e telematici.
Ma è soprattutto il D.Lgs. n. 36/2023 ad assumere un ruolo centrale nella motivazione.
Il TAR sottolinea infatti che il nuovo Codice dei contratti pubblici dedica un’intera sezione alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, superando definitivamente la semplice sostituzione del documento cartaceo con il file digitale.
Secondo il Collegio, il nuovo sistema disegnato dal Codice Appalti configura un vero e proprio ecosistema digitale composto da piattaforme telematiche, software, banche dati interoperabili e strumenti automatizzati di gestione delle procedure.
Gli artt. 19 e 30 del D.Lgs. n. 36/2023
Particolarmente importante è il richiamo agli artt. 19 e 30 del D.Lgs. n. 36/2023.
L’art. 19, dedicato ai “Principi e diritti digitali”, stabilisce che le stazioni appaltanti devono assicurare trasparenza, tracciabilità delle attività, accessibilità dei dati, conoscibilità dei processi decisionali automatizzati.
Lo stesso articolo prevede inoltre che, ove possibile, le amministrazioni possano ricorrere a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte.
Il successivo art. 30 disciplina invece l’uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici e introduce due principi che il TAR considera fondamentali:
- la necessaria conoscibilità e comprensibilità del processo automatizzato;
- la non esclusività della decisione algoritmica, cioè la cosiddetta human in the loop o “riserva di umanità”.
Secondo il Collegio, l’automazione non può quindi sostituire integralmente il controllo umano, ma deve restare uno strumento di supporto all’attività amministrativa.
Trasparenza algoritmica negli appalti e obbligo di controllo umano
Nel valutare il caso, il TAR ha quindi affermato che la digitalizzazione non costituisce un bene giuridico autonomo da perseguire “ex se”, ma uno strumento funzionale alla realizzazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza previsti dall’art. 97 della Costituzione.
Per questo motivo, secondo il giudice, devono essere conoscibili le regole tecniche utilizzate dal software, deve essere possibile ricostruire i passaggi effettuati dal programma e, di conseguenza, la PA deve poter verificare e correggere eventuali errori.
Il Collegio ha quindi escluso la legittimità di una gestione “fideistica” dell’automazione, nella quale l’amministrazione si limita ad accettare il risultato prodotto dalla macchina senza comprenderne il funzionamento.
Gare pubbliche: il TAR dice no ai software “scatola nera”
Sul punto, il TAR ha addirittura evidenziato che una simile condotta rischia di creare “aree oscure” dell’azione amministrativa sottratte ai concorrenti, al diritto di difesa, al controllo giurisdizionale e persino alla stessa amministrazione procedente.
La stazione appaltante non può quindi abdicare alla propria funzione pubblica delegando integralmente il processo decisionale a strumenti informatici di cui non conosce il funzionamento: nel bilanciamento tra efficienza amministrativa e garanzie costituzionali, in caso di contrasto o contraddizioni, è l’automazione a dover arretrare e conformarsi ai principi di legalità, trasparenza e imparzialità.
Software e piattaforme di gara: le conseguenze operative per le stazioni appaltanti
Il ricorso è stato quindi accolto, confermando l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante e annullando la graduatoria e l’aggiudicazione.
Pur non riguardando direttamente sistemi di intelligenza artificiale, la sentenza offre numerosi spunti di riflessione sull’evoluzione digitale delle gare.
Non a caso il TAR ha richiamato anche il Regolamento UE n. 1689/2024 sull’intelligenza artificiale, evidenziando come il processo di digitalizzazione debba sempre mantenersi compatibile con le garanzie fondamentali dell’azione amministrativa.
Un tema destinato ad assumere un rilievo crescente anche alla luce della recente pubblicazione dei nuovi bandi tipo ANAC, che hanno introdotto espliciti riferimenti all’intelligenza artificiale, e delle iniziative annunciate da Consip sul fronte dell’implementazione dell’AI nei processi di approvvigionamento tramite PAD.
In questo senso, la pronuncia è sicuramente un importante monito con il quale ricordare che l’automazione è legittima, e ormai inevitabile, soltanto se resta comprensibile, verificabile e governabile dall’uomo.
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