Appalti digitali: online il registro ANAC per le piattaforme certificate

di Redazione tecnica - 18/12/2023

Continuano le attività propedeutiche alla piena digitalizzazione degli appalti pubblici che acquisirà completa efficacia dal 1° gennaio 2024, e ANAC da oggi aggiunge un nuovo tassello, con l'attivazione sul proprio portale open data della sezione Registro Piattaforme Certificate (RPC).

Piattaforme certificate: attivo il registro sul sito ANAC

Il Registro raccoglie le informazioni sulle Piattaforme digitali di approvvigionamento che hanno ottenuto la “Dichiarazione di conformità di piattaforma”, ovvero la certificazione dei componenti, dei soggetti titolari, pubblici e privati, dei gestori delle stesse, come previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. 

Con questo obiettivo, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23, nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale (d.Lgs. n. 82/2005).
In particolare, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche previste all'art. 26 dello stesso codice degli appalti.

Certificazione piattaforme approvvigionamento: come ottenerla 

La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento, prevista dall'art. 26 del Codice, va effettuata secondo lo schema operativo disposto da AgID:

  • Richiesta di certificazione, avviata dal Titolare che prevede l’assegnazione del numero di istanza da parte di AgID;
  • Richiesta di integrazione, avviata da AgID nel caso in cui vengano riscontrate carenze nell’istanza presentata dal Titolare; 
  • Verifica requisiti di classe 2, avviata da AgID a valle delle verifiche dei requisiti di classe 2 e concluso con l’inoltro da parte del Titolare delle evidenze dei test di integrazioni realizzate dal Gestore Incaricato; 
  • Certificazione dei componenti, avviata da AgID per comunicare la certificazione del componente oggetto della richiesta; 
  • Cambio del Gestore Incaricato, avviata dal Titolare qualora si debba procedere alla variazione del Gestore Incaricato;
  •  Annullamento richiesta di certificazione, fase avviata dal Titolare per comunicare la propria volontà di annullare la richiesta.

Qualora le SA e gli enti concedenti non siano dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, possono avvalersi delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.



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