Bonus affitto giovani: nuova circolare del Fisco

di Redazione tecnica - 05/04/2022

Con la circolare n. 9/E dell’1 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti su alcune novità fiscali per i contribuenti introdotte con la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Tra di esse, le nuove condizioni per usufruire del cosiddetto “Bonus affitto giovani”, dedicato agli under 31. Vediamo i dettagli.

Bonus affitto giovani: tutte le novità in Legge di Bilancio

Il comma 155 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ha sotituito il comma 1-ter dell'art. 16 del TUIR, introducendo alcune importanti novità in tema di detrazioni fiscali sulle locazioni per i giovani.

L’agevolazione riconosce ai giovani di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, una detrazione dall’imposta lorda di 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale.

Le modifiche al bonus affitto giovani

Queste le modifiche effettuate rispetto alla disciplina precedente:

  • è stato elevato il requisito anagrafico per usufruire della detrazione, che passa dai 30 ai 31 anni non compiuti;
  • la detrazione è stata estesa anche al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
  • stabilisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario (la versione precedente prevedeva che l’immobile fosse adibito ad “abitazione principale” dello stesso);
  • è stato prolungato il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma.
    Come puntalizza il Fisco, il rispetto dei requisiti deve infatti essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d’imposta successivi, per fruire della detrazione in ciascuno di essi.
    In particolare, l'Agenzia delle Entrate specifica che il requisito dell’età è soddisfatto anche se ricorre per una parte del periodo d’imposta: ad esempio, se il contribuente compie 31 anni il 30 giugno 2022 e il contratto di locazione è antecedente a questa data, può utilizzare della detrazione per il 2022; se il contratto viene stipulato dopo tale data, non potrà usufruire della detrazione in questione.
  • prevede una detrazione più elevata, che corrisponde al valore maggiore tra l’importo forfetario di 991,60 euro (previsto anche dalla precedente versione della disposizione) e il 20 per cento dell’ammontare del canone, comunque nel limite di 2.000 euro. Tali importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario.
    ​Ecco due esempi per determinare la detrazione:
    • in caso di contratto con canone annuo stabilito a 10.800 euro (900 euro al mese), si ha diritto alla detrazione massima di 2.000 euro, in quanto il 20 per cento di 10.800 euro (pari a 2.160 euro) supera l’importo massimo riconoscibile come detrazione;
    • per un canone annuo di 4.200 euro (350 euro al mese), il bonus spetta nella misura minima di 991,60 euro, poiché il 20 per cento di 4.200 euro (pari a 840 euro) è inferiore all’importo minimo riconoscibile. In linea con quanto previsto dalla precedente normativa, resta fermo che, per fruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.

Infine, è stato confermato che la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro. Essa va suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione. Nel caso in cui soltanto uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, sarà l’unico a fruire della detrazione, relativamente alla propria quota.



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Circolare