Bonus edilizi: FAQ su detrazioni, cessione del credito e sconto in fattura

di Luciano Ficarelli - 26/09/2023

Con l’aumentare delle norme che regolano l’utilizzo dei bonus edilizi sono aumentati anche i dubbi dei contribuenti. La crescita però non è stata proporzionale ma addirittura esponenziale, probabilmente dovuta all’intreccio involontario (?) delle leggi e degli interventi delle istituzioni.

In questa sede si è voluto raccogliere una serie di domande e risposte dove i lettori possono trovare giovamento ai propri dubbi allo scopo di recuperare prima possibile il denaro anticipato per i lavori edili effettuati o in corso di realizzo.

Siete pronti? Partiamo!

Bonus edilizi: professionisti e regime forfettario

D1. Sono un professionista in regime forfettario e, nel 2022, ho sostenuto delle spese per l’efficientamento energetico della mia casa utilizzando il superbonus 110%. Non sono riuscito a cedere il credito entro il 31 marzo 2023. Prima di quella data ho però sottoscritto un contratto di cessione con una società commerciale di un mio parente. Posso cedere il credito anche dopo il 31 marzo 2023?

R1. Il committente di lavori edili agevolati che svolge la sua attività professionale o commerciale con il regime forfettario, paga un’imposta sostitutiva dall’IRPEF, che non permette la detraibilità delle spese in dichiarazione dei redditi poiché i bonus edilizi sono dei crediti che si possono portare in diminuzione solo dall’IRPEF da versare in dichiarazione. L’unica opportunità che ha per recuperare i bonus edilizi è data dalla cessione del credito. Entro il 31 marzo 2023 poteva essere ceduto il credito a tutti. Oltre quella data, se il contratto non è stato ancora concluso, la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo o imprese di assicurazione (c.d. “remissione in bonis”). Ma, se il contratto di cessione è stato concluso prima del 31 marzo 2023, è ammessa la cessione del credito alla società commerciale con contestuale pagamento della sanzione di 250 euro a comunicazione.

Spalmacrediti e cessione del credito

D2. Ho saputo che le spese sostenute nel 2022 possono essere detratte in dieci anni. Se a fine anno 2023 trovo un acquirente delle rate residue non detratte, posso cederle?

R2. In questa domanda ci sono due errori da non commettere. Il primo errore è che, in caso di scelta della detrazione decennale, la detrazione della prima rata non viene computata nella dichiarazione dei redditi di quest’anno (mod. 730/2023 oppure Redditi PF/2023) ma nella dichiarazione che si farà nel 2024, ai sensi del comma 8-quinquies dell’art. 119 del D.L. 34/2020. Quindi, a fine anno 2023 non ci saranno rate residue ma ancora l’intero credito. Il secondo errore è che la decisione di detrarre in dieci anni le spese sostenute nel 2022 è irrevocabile, nel senso che non si potrà cedere rate residue ma si dovrà inevitabilmente continuare a detrarre le quote per ognuno dei successivi nove anni.

Interventi con sconto in fattura parziale

D3. Per dei lavori edili effettuati nel 2023 ho ottenuto uno sconto in fattura parziale. Posso pagare la parte non scontata nel 2024? La parte scontata risulta pagata nel 2023 o nel 2024?

R3. Con la Circolare 24/E/2020 ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese, è stato ribadito che occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento. Pertanto, il pagamento della fattura è tutto imputato al 2024 e si applicano le aliquote vigenti in quell’anno.

Cessione del credito ad un parente

D4. Vorrei cedere a mio figlio la sola annualità 2022 del credito maturato da interventi edili agevolati con il superbonus ma mi hanno detto che non è possibile farlo. È così?

R4. Si, è così. I bonus edilizi possono essere ceduti dal committente al cessionario per la totalità delle annualità. In questo caso, le annualità 2022-2023-2024-2025 devono essere cedute insieme. Ciò che è possibile invece fare, è cedere tutte le annualità di un solo intervento, ad esempio l’isolamento termico, che ridurrebbe la quantità di denaro trasferita.

Acquisto del credito e utilizzo in compensazione

D5. Ho acquistato dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi e ho sul cassetto fiscale 40.000 euro. Le annualità vanno dal 2023 al 2026. Cosa devo fare per utilizzare questi crediti in compensazione delle imposte da pagare a novembre di quest’anno?

R5. I crediti acquistati con un contratto di cessione del credito tra privati risultano presenti sulla “piattaforma cessione crediti” solo dopo aver ceduto i crediti stessi attraverso il modello di Comunicazione dell’opzione inviata all’Agenzia delle Entrate. Per poterli utilizzare, il cessionario deve prima accettarli e poi irrevocabilmente optare per la compensazione in F24 (quindi non potrà più revocare la scelta per tornare a cedere le rate residue non compensate). Entrambe le procedure avvengono nella piattaforma cessione crediti con dei semplici passaggi descritti nel manuale della piattaforma. Nel caso descritto nella domanda, le imposte da pagare a novembre 2023 possono essere compensate (già immediatamente dopo l’opzione di compensazione fatta nella piattaforma) solo con l’annualità 2023, mentre le altre annualità possono essere utilizzate in ogni anno successivo.

Compensazione del credito: su quali imposte e tributi?

D6. Quali imposte e tributi possono essere compensati con i bonus edilizi acquistati da un committente?

R6. Secondo l’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello n. 435/2022) i debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione. Tra le compensazioni ammesse ci sono anche i debiti contributivi verso molte Casse professionali, come INARCASSA E CNPR. Pertanto, per esempio, possono essere compensate l’IVA, la TARI, l’IMU, i contributi previdenziali, imposte di bollo, imposte di registro. Il principio è stato ribadito nella Circolare 27/2023 al paragrafo 1.1. Si ritiene, inoltre, possibile compensare gli importi derivanti da avvisi bonari o dovuti con ravvedimento operoso.

Sconto in fattura diverso dalla detrazione

D7. Per la sostituzione degli infissi della mia abitazione, il mio fornitore, nel 2022, ha fatto uno sconto in fattura del 40%, nonostante la percentuale di sconto poteva essere per il 50%. Ho timore che questa scelta del fornitore mi faccia perdere la detrazione della differenza.

R7. Lo sconto in fattura parziale è ammesso. Per cui, la differenza del 10% non scontata e pagata nel 2022 con bonifico parlante potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi di quest’anno relativa all’anno 2022.

Superbonus e limite sulle unifamiliari

D8. Io e mia moglie, conviventi, stiamo ristrutturando, con utilizzo del superbonus, tre appartamenti facenti parte di un condominio che, a sua volta, sta per terminare gli interventi sulle parti comuni. Gli appartamenti sono di nostra proprietà e totalmente a disposizione. Poiché c’è il limite di due immobili, come possiamo utilizzare i bonus edilizi per il terzo immobile? Si tenga presente che risulto ampiamente capiente per detrarre le spese, mentre mia moglie non ha reddito.

R8. Il comma 10 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 stabilisce che “le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio”. Pertanto, per ovviare al limite imposto dalla legge, indipendentemente dalla circostanza che i tre immobili sono in comproprietà tra i coniugi, è possibile intestare fatture e bonifici per due appartamenti al coniuge fiscalmente capiente e per l’altro appartamento all’altro coniuge. Quest’ultimo, per recuperare le spese, sarà costretto ad utilizzare l’opzione della cessione del credito ad un terzo. In tal modo gli interventi possono essere agevolati su tutti i tre appartamenti.

Superbonus con utilizzo misto (detrazione e cessione)

D9. Per lavori di efficientamento energetico realizzati con le agevolazioni del superbonus, ho intenzione di non cedere tutto il credito che ho a disposizione, circa 110.000 euro, ma dividerlo in due importi: 50.000 euro, corrispondenti ai lavori trainanti, li voglio cedere ad una società commerciale, 60.000 euro, corrispondenti ai lavori trainati, li voglio portare in detrazione nella mia dichiarazione dei redditi. È possibile farlo?

R9. La risposta è positiva. Infatti, è possibile cedere parzialmente i crediti qualora si tratti di interventi diversi così come confermato dalla circolare 23/E/2022: “Qualora, inoltre, sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili (ad esempio, un intervento “trainante” di isolamento termico delle superfici disperdenti nonché interventi “trainati” quali l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e colonnine di ricarica veicoli elettrici), è possibile decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, con riferimento alle spese sostenute per ciascun intervento indipendentemente dalla scelta operata con riferimento agli altri”.

Cessione parziale del credito

D10. Ho effettuato degli interventi di recupero edilizio con interventi di manutenzione straordinaria detraibili al 50% in cui sono intervenuti più fornitori: l’idraulico per il rifacimento dell’impianto idrico, l’elettricista per il rifacimento dell’impianto elettrico, l’impresa edile per il rifacimento dei bagni e dei pavimenti e il serramentista per la sostituzione degli infissi esterni. Alcuni di loro mi hanno proposto soluzioni alternative, in considerazione che erano tutti appalti firmati, anche con pagamenti di acconti, prima del 17 febbraio 2023: l’idraulico mi ha fatto lo sconto in fattura del 50%, l’elettricista uno sconto in fattura del 30%, mentre le fatture rilasciate dall’impresa edile e dal serramentista sono state pagate per intero. Tutti i pagamenti sono stati fatti con bonifico parlante. È possibile recuperare alcune delle spese che ho pagato con bonifico e cedere a mio fratello altre?

R10. Il caso in esame non è stato direttamente risolto con un documento di prassi, ma l’Agenzia delle Entrate è intervenuta all’evento Telefisco 2023 affermando che il contribuente può fruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi con riferimento ai pagamenti effettuati ad alcuni fornitori e optare per lo sconto in fattura (o per la cessione del credito) relativamente alle somme dovute ad altri fornitori. Nel caso prospettato, fermo restando il rispetto del massimale di spesa agevolabile di 96.000 euro per immobile e per anno, i pagamenti del 20% residuo della fattura dell’elettricista e il 50% delle fatture dell’impresa edile e del serramentista potranno essere autonomamente oggetto di cessione o di detrazione. Di contro, non sarebbe possibile cedere parzialmente il credito risultante dalla stessa fattura.

Contratto di comodato e detrazioni fiscali

D11. Sto effettuando degli interventi edili su un immobile condominiale di famiglia composto da tre appartamenti, di cui uno intestato a me, un altro immobile a mio figlio, il terzo immobile a mia figlia. Mentre il primo figlio è fiscalmente capiente, la seconda figlia non lo è. Per questo motivo, prima dei lavori è stato registrato un contratto di comodato tra mia moglie, fiscalmente capiente, e mia figlia. Mia moglie può detrarre le spese dei lavori sull’appartamento di mia figlia e per le quote relative alle parti comuni?

R11. La risposta è positiva. Il comodatario è un soggetto ammesso alle detrazioni, dietro consenso del proprietario ad effettuare gli interventi. Pertanto, la moglie potrà detrarsi le spese che riguardano i lavori trainati effettuati all’interno dell’appartamento della figlia, mentre per gli interventi trainanti sarà un accordo stabilito in assemblea a determinare che la quota delle spese sostenute sulle parti comuni sarà attribuita tutta al comodatario.

Cessione del credito e abuso di diritto

D12. Mi hanno detto che per aggirare la norma che vieta al committente di compensare con altre imposte e contributi, si potrebbe far applicare lo sconto in fattura all’impresa che poi ricede al committente il credito maturato. Cosa ne pensa?

R12. A prima vista, l’operazione sarebbe assolutamente da evitare per l’evidente pericolo di contestazione di abuso del diritto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ma, con un’audace interpretazione estensiva della risposta ad interpello 236/2023, l’operazione di ri-cessione del credito sarebbe ammessa. In quell’occasione, una banca committente ha riacquistato il credito maturato per i lavori sulla facciata di un suo immobile. L’istante ha fatto leva nella sua qualità di soggetto esercente attività creditizia, e non di committente. Nonostante questa premessa, non sembra, però, ravvisarsi limiti a che anche un committente privato possa assumere la figura di cessionario riacquistando dall’impresa appaltatrice il credito prima concesso da essa in sconto. Infatti, la tipologia di primo cessionario non è vincolante così come previsto dal comma 1, lettera a), dell’art. 119 del D.L. 34/2020.

Cessione del credito maturato nel 2022: ultima scadenza

D13. Ho tentato di cedere i miei crediti maturati nel 2022 ad una banca, ma ad aprile 2023 questa mi ha comunicato che la società di revisione a cui si appoggia per il controllo ha rifiutato la mia pratica per delle incongruenze sui documenti presentati. Dopo aver corretto i documenti, sono alla ricerca di altri soggetti. Potrò cedere tutte le annualità o sono costretto a rinunciare ad una parte del credito?

R13. La possibilità di cedere alle banche il credito maturato nel 2022 scade il 30 novembre 2023. Occorre tener presente che, a causa dell’obbligo di utilizzo del credito con le stesse modalità previste per il soggetto cedente, il cessionario potrà utilizzare l’annualità 2022 entro la scadenza del 31 dicembre 2023 e, di conseguenza, non ha nessun interesse ad acquistare un credito che, visti i tempi di controllo della documentazione ed il perfezionamento del contratto, sarà prossimo alla scadenza. Per tali motivi, si consiglia di utilizzare in dichiarazione la prima rata, rinunciando alla parte non coperta dalla quota di imposta disponibile, per poi cedere entro il 16 marzo 2024 le rate residue ad un terzo, che potrà essere anche una banca.

Sconto parziale e detrazione diretta

D14. Ho pagato una fattura per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento scontata solo al 70% anziché il 110%. Posso recuperare in dichiarazione il 30% o il 33% della spesa?

R14. Lo sconto parziale scinde la fattura in due parti: la prima parte è quella relativa all’importo scontato pari al 70% risultante dalla fattura che il committente non paga. Questo importo sarà ceduto dal committente al fornitore che avrà a disposizione il 110% del 70%, cioè il 77%; la seconda parte è quella relativa all’importo pagato dal committente, cioè il 30%. Il committente potrà recuperare in dichiarazione il 110% del 30%, cioè il 33%.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità



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