Bonus fotovoltaico: detrazioni fiscali anche senza CILA

di Redazione tecnica - 05/03/2024

Nel variegato oltre che eterogeneo quadro normativo relativo ai bonus edilizi, ne esiste uno che non ha una data di scadenza. Stiamo parlando del bonus ristrutturazioni edilizie (o bonus casa) istituito dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e che è possibile utilizzare anche per l’installazione di impianti fotovoltaici.

Bonus ristrutturazioni edilizie e Fotovoltaico

Il bonus ristrutturazioni edilizie, nella sua versione “strutturale”, non ha un orizzonte temporale e può essere utilizzato con aliquota del 36% da applicare alle spese sostenute fino ad un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.

L’art. 16 del Decreto Legge n. 63/2013 ha, infatti, più volte potenziato questo bonus innalzando l’aliquota al 50% e il limite di spesa a 96.000 euro. Questo bonus, nella sua versione potenziata, terminerà il 31 dicembre 2024. A partire dall’1 gennaio 2025 (a meno di nuove modifiche) il bonus tornerà nella sua versione strutturale.

Per quanto concerne gli interventi agevolati da questo bonus occorre considerare 3 macrocategorie:

  • quelli effettuati su parti comuni di edifici residenziali (art. 16-bis, comma 1, lettera a), TUIR);
  • quelli effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali (art. 16-bis, comma 1, lettera b), TUIR);
  • alcuni interventi “particolari” (art. 16-bis, comma 1, lettere c)-l), TUIR).

Per quanto riguarda l’installazione di impianti fotovoltaici, in tempi in cui non esisteva alcuna semplificazione normativa, si pensava che potesse essere incentivato ai sensi delle lettere a) o b), comma 1, art. 16-bis del TUIR. Come manutenzione straordinaria, infatti, rientrava tra le casistiche di queste due lettere, sia come intervento sulle parti comuni che su quelle private.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e del MiSE

In realtà, già nel 2013, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 2 aprile 2013, n. 22/E, previo parere del Ministero delle Sviluppo Economico, aveva chiarito come l’installazione di impianti fotovoltaici rientrasse di diritto tra gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettere h), del TUIR secondo il quale accedono al bonus gli interventi:

relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Il MiSE, per qualificare la nozione di risparmio energetico, ha richiamato, per il profilo normativo, il D.Lgs. n. 192 del 2005 e la direttiva n. 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, con il regolamento delegato n. 244 del 2012 e i relativi orientamenti della Commissione europea (2012/C 115/01). Le disposizioni comunitarie, in sintesi, stabiliscono che maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio.

In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile.

Considerato il chiarimento del MiSE, il Fisco ha confermato che la formulazione della citata lett. h) non limita la nozione di risparmio energetico a particolari tipologie di interventi. Proprio per questo motivo, l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, rientra nell’ambito della lett. h) e della detrazione prevista.

Le semplificazioni per il fotovoltaico

Questi chiarimento sono di assoluta importanza soprattutto alla luce delle tante semplificazioni normative previste per il fotovoltaico. Ad esempio ricordiamo:

Ricordiamo, pure, che con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 2 agosto 2022, n. 297, sono state definite le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015, agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Conclusioni

Ad ogni modo, a prescindere dalle semplificazioni e dal relativo regime edilizio, il fotovoltaico sarà sempre agevolato ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR e non servirà, dunque, che per la sua realizzazione sia stata presentata, ad esempio, una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).



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