Bonus mobili: nuovo chiarimento dal Fisco sui massimali di spesa

di Redazione tecnica - 12/01/2023

Gli interventi di ristrutturazione edilizia portano con sé un bonus molto comodo per chi mette su casa: il Bonus Mobili ed Elettrodomestici. L’agevolazione, introdotta con l’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, è stata riconfermata nel corso degli anni, prevedendo però dei plafond di spesa differenti entro i quali la detrazione è ammissibile. Cosa succede allora quando si effettuano acquisti nell’arco di due differenti anni di imposta? Il limite di spesa si somma oppure no?

Bonus Mobili 2023: cosa è e a quanto ammonta

Il Bonus Mobili è stato riconfermato con l’art. 1, comma 37 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), prevedendo una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, calcolata su un importo massimo di:

  • 10.000 euro per il 2022
  • 8.000 euro per il 2023 (confermato con la legge di Bilancio 2023)
  • 5000 euro per il 2024.

La detrazione spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

A chi spetta il Bonus Mobili

L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato, titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione e che ne sostengono le relative spese.

In particolare, possono utilizzare le detrazioni del 50%:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (affittuari) o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l'azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
  • soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Attenzione a chi effettua gli acquisti dei mobili: le spese vanno sostenute dallo stesso soggetto a cui sono intestate quelle di ristrutturazione. Non solo: le detrazioni non si trasferiscono né in caso di decesso del contribuente né in caso di compravendita dell’immobile.

Bonus arredi ed elettrodomestici: quali vanno in detrazione?

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano quelle sostenute per l’acquisto di: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione come lampadari, lampade da terra e da tavolo etc.

Non sono detraibili invece quelle sostenute per: porte, pavimentazioni, tende, tendaggi, soprammobili e complementi di arredo.

Anche gli elettrodomestici accedono al Bonus Mobili. Si possono acquistare frigoriferi, congelatori e altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti; lavatrici; asciugatrici e lavatrici; lavastoviglie; apparecchi di cottura e forni a microonde; stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici; ventilatori elettrici, estrattori d'aria e apparecchi per il condizionamento, etc.

Le agevolazioni spettano a patto che gli elettrodomestici siano di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori.

Il legame con la data di inizio lavori e l'anno di acquisto dei mobili

Essendo una detrazione legata a un intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, è necessario prestare attenzione alla data di inizio lavori: come disposto dalla normativa, il Bonus mobili spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

Ciò significa che:

  • se ho acquistato mobili nel 2021, devo avere iniziato i lavori a partire dal 1° gennaio 2020, mentre se i lavori sono iniziati nel 2019 la detrazione non spetta;
  • se ho acquistato mobili nel 2022, i lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre se i lavori sono iniziati nel 2020 la detrazione non spetta;
  • acquistando arredi nel 2023, lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2022, mentre se i lavori sono iniziati nel 2021 la detrazione non spetta.

Acquisto di arredi in due diversi anni di imposta

Cosa succede allora quando l’intervento di ristrutturazione e l’acquisto dei mobili avvengono nell’arco di due anni di imposta?

Il quesito è stato posto da un contribuente a Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato nel 2021, quando l’importo detraibile massimo era di 16mila euro. Nel corso di quell’anno la spesa per arredi ed elettrodomestici è stata di 9.620 euro, mentre nel 2022 sono stati effettuati acquisti per ulteriori 4.000 euro, quando il limite ammesso era di 10.000 euro. Il dubbio è proprio questo: si possono detrarre tutti i 4mila oppure no?

La risposta è stata negativa, perché i massimali non si sommano. Avendo già speso 9.620 euro, il contribuente potrà portare in detrazione per il 2022 solo la differenza sul massimale previsto per l'anno in corso, pari a 380 euro, ovvero la differenza tra 10mila (massimale del 2022) e 9.620 (cifra già spesa nell'anno precedente).



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