Bonus mobili: occhio alle modalità di pagamento

di Redazione tecnica - 26/03/2024

Per potere usufruire del Bonus Mobili, è necessario fornire una prova certa che il pagamento sia stato effettuato dal soggetto a cui spettano le detrazioni, collegate a interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio.

Prove certe della spesa sostenuta sono chiaramente i bonifici parlanti e le fatture di acquisto. Cosa fare invece se si è in possesso soltanto dello scontrino fiscale, relativo all'acquisto di arredi o elettrodomestici? A chiederlo è un contribuente a Fisco Oggi, che ha dato una risposta affermativa, purché si rispettino alcune condizioni.

Bonus mobili: le agevolazioni per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013, è possibile usufruire di una detrazione IRPEF del 50% in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di un immobile oggetto di interventi di recupero edilizio che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR.

L'aliquota del 50% si calcola su un massimale di spesa pari a:

  • 10mila euro per l'anno 2022 (detrazione massima 5mila euro);
  • 8mila euro per il 2023 (detrazione massima 4mila euro);
  • 5mila euro per il 2024 (detrazione massima 2.500 euro).

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Per beneficiare del Bonus mobili è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia); inoltre gli interventi di ristrutturazione devono essere iniziati al massimo entro l’anno precedente a quello in cui sostengono le spese.

Spese agevolabili con il Bonus Mobili

Il Bonus spetta sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Tra i “mobili” agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, dal 1° gennaio 2022 il bonus mobili è limitato all’acquisto di grandi elettrodomestici delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe F o superiore (A per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Rientrano in detrazione i seguenti prodotti:

  • Grandi apparecchi di refrigerazione
  • Frigoriferi
  • Congelatori
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
  • Lavatrici
  • Lavasciuga e Asciugatrici
  • Lavastoviglie
  • Apparecchi per la cottura–Piani cottura
  • Stufe elettriche
  • Piastre riscaldanti elettriche
  • Forni e Forni a microonde
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
  • Apparecchi elettrici di riscaldamento
  • Radiatori elettrici
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
  • Ventilatori elettrici
  • Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico;
  • Altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento

Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste.

Modalità di pagamento ammesse

Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono eseguire i pagamenti:

  • mediante bonifici bancari o postali; 
  • mediante carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento;
  • anche tramite finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.

A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa si considera sostenuta:

  • nel caso del bonifico, al momento dell’effettuazione dello stesso;
  • nel caso di pagamento con carte di credito e debito, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
  • nel caso di pagamento tramite finanziamento, nell’anno di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria.

Le stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

Bonus mobili: acquisti provati solo con lo scontrino fiscale

Cosa succede allora se si è in possesso solo di scontrino fiscale? Come spiega l'Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito iniziale, ai fini della detrazione lo scontrino è equivalente alla fattura solo se riporta il codice fiscale dell’acquirente e l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati.

Se lo scontrino non indica il codice fiscale dell’acquirente, la detrazione può essere consentita solo se, oltre a riportare natura, qualità e quantità dei beni acquistati, sia riconducibile al contribuente titolare della carta di debito o della carta di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

 



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