Terme: Con il bonus soltano nei centri accreditati

di Redazione tecnica - 13/08/2021

Con il Decreto 1 luglio 2021 il Ministero dello Sviluppo economico ha dato attuazione all’articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto “Agosto”) convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Bonus terme

Il “bonus terme” si rivolge a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee e senza limiti vincolati alla composizione del nucleo familiare. La misura agevolativa, che intende sostenere un settore particolarmente colpito dall’emergenza sanitaria, consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali scelti, fino a un importo massimo di 200 euro. Importo massimo 200 euro

Ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus , per un solo acquisto, e potrà richiederlo a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura delle prenotazioni sui siti internet del Mise e di Invitalia, fino all’esaurimento delle risorse stanziate, che ammontano a 53 milioni di euro.

La prima condizione per fruire dell’abbattimento del costo è proprio la prenotazione presso uno degli stabilimenti termali accreditati, la cui lista sarà pubblicata dal Mise e da Invitalia sui propri siti internet.

Prenotazione valida 60 giorni

All’atto della prenotazione, valida per 60 giorni, lo stabilimento termale rilascerà un attestato: i servizi devono essere utilizzati nel periodo di validità della prenotazione. Dopo la fruizione del bonus da parte del cittadino, l’ente termale può richiedere a Invitalia, per mezzo di una apposita piattaforma informatica, il rimborso del valore del buono utilizzato dal cittadino.

Il bonus, eventualmente riconosciuto, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva per il computo dei valori Isee, l’indicatore della situazione economica equivalente.
Il costo della prestazione termale che eventualmente eccede i 200 euro rimane a carico dei fruitori del servizio.

Per rientrare nell’agevolazione le prestazioni termali richieste non devono essere già a carico del Servizio sanitario nazionale o di altri enti pubblici e non devono essere oggetto di qualsiasi tipo di rimborso riconosciuto all’utente.



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Documenti Allegati

Decreto 01/07/2021