Caduta cornicione e risarcimento danni: il nesso di causalità

di Redazione tecnica - 11/02/2022

I danni fisici o materiali derivanti dalla caduta di un cornicione vanno provati ed è rimessa al giudice la valutazione dell'eventuale nesso di causalità. A confermarlo è la Corte di Cassazione, Sez. Sesta Civile, con l’ordinanza n. 2118/2022.

Danni da caduta cornicione: la sentenza della Corte di Cassazione

Il caso riguarda il ricorso presentato contro un condominio per omessa manutenzione degli stabili ex art. 2051 c.c., con conseguente richiesta dei danni patrimoniali e non patrimoniali non subiti. Il ricorrente infatti era stato colpito da pezzi di intonaco e cemento che si erano staccati dalla parete, e nel tentativo di evitarli è scivolato a terra, riportando gravi lesioni. Nella ricostruzione dei fatti e nelle testimonianze erano state però evidenziate delle contraddizioni, per cui il ricorso era stato respinto dal Tribunale Civile che dalla Corte d'Appello.

Da qui, la decisione di adire la Cassazione: il giudice di secondo grado non avrebbe applicato correttamente i principi in materia di danni cagionati da cose in custodia secondo cui è sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra il danno subito e il bene. Il fatto che il condominio non avesse contestato il fatto storico della caduta sarebbe stato infatti sufficiente per l'accoglimento della richiesta risarcitoria.

Secondo la Cassazione, il ricorso è inammissibile: la valutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito. Spetta infatti in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi. Inoltre non è tenuto a un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

Nesso di causalità va provato

Nel caso in esame, il giudice ha  precisato che non si poteva provare chiaramente né la dinamica del sinistro, né il nesso causale tra il danno e l'asserita caduta dei calcinacci. Inoltre non si può condividere quanto sostenuto dal ricorrente, secondo cui sarebbe sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, la prova del fatto storico della caduta poiché in tema di responsabilità ex art. 2051c.c. l'attore è comunque tenuto a provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito.

Il ricorso è stato quindi respinto in quanto inammissibile: il nesso causale tra la caduta dei calcinacci e la caduta del soggetto secondo il giudice di merito non è stato dimostrato e quindi non si può affermare la responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c.



© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Ordinanza