La certificazione energetica degli edifici con il nuovo Docet

di Redazione tecnica - 28/02/2024

In un mondo sempre più green, l’attestato di prestazione energetica, anche conosciuto come APE, è un documento indispensabile (ed in alcuni casi obbligatorio) che attesta i consumi energetici di un edificio o unità immobiliare e i possibili interventi per migliorarne l'efficienza.

APE: la normativa di riferimento

A parte la normativa tecnica, costituita dalle 6 parti della UNI/TS 11300, in Italia occorre considerare 3 decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, tutti datati 26 giugno 2015:

  • il D.M. 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (Decreto Metodologie);
  • il D.M. 26 giugno 2015 recante "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici" (Decreto Relazione tecnica);
  • il D.M. 26 giugno 2015 recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (Decreto Linee guida).

Il Decreto Linee guida ha uniformato:

  • le metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
  • il format di APE, comprendente tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e all'utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
  • lo schema di annuncio di vendita o locazione che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
  • un Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica comune a tutto il territorio nazionale (SIAPE).

APE: l’obbligo

L'APE è un documento obbligatorio per ottenere il permesso di costruire e deve essere allegato alla documentazione del nuovo immobile. Per quanto riguarda gli edifici esistenti, vige l’obbligo di dotarsi di APE in caso di:

  • compravendita;
  • locazione.

L'attestato di prestazione energetica è, altresì, obbligatorio in caso di lavori di ristrutturazione importante, ovvero nel caso di interventi su elementi dell'involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie complessiva sia superiore al 25% di quella complessiva.

Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con multe variabili da 1.000 a 18.000 Euro.

Recentemente (dal 2020), l’APE ha assunto un’importanza strategica per avere accesso agli interventi di superecobonus che richiedono la dimostrazione del doppio salto di prestazione energetica proprio mediante l’APE ante e post intervento.

APE: il software Enea “Docet”

Per la redazione dell’APE è possibile utilizzare i software commerciali certificati dal CTI. Nel caso in cui occorra redigere l’APE per la certificazione energetica di immobili residenziali esistenti con superficie fino a 200 mq non sottoposti a ristrutturazioni importanti, è possibile utilizzare il “Docet”, un software messo a punto da Enea in collaborazione con l'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del CNR.

L’applicativo consente la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) utilizzando il metodo semplificato secondo quanto previsto dal D.M. 26/06/2015 (Allegato 1, paragrafo 4.2.2) ed esegue una valutazione standard dell’immobile, vale a dire A2 (asset rating), con condizioni climatiche e comportamento dell’utenza standard.

Il calcolo della prestazione energetica del sistema edificio-impianti viene effettuato nel pieno rispetto delle norme tecniche previste dai DM 26.06.2015: UNI/TS 11300-1:2014, UNI/TS 11300-2:2019, UNI/TS 11300-3:2010, UNI/TS 11300-4:2016 e delle norme tecniche di supporto nelle ultime versioni aggiornate.

Le verifiche effettuate rispondono ai Requisiti Minimi di legge previsti per la specifica categoria di interventi. Il software può essere scaricato gratuitamente direttamente dal portale Enea.

La nuova versione di DOCET è stata aggiornata alla procedura di calcolo prevista dalle norme tecniche UNI TS 11300-1 (ottobre 2014), UNI TS 11300-2 (febbraio 2019), UNI TS 11300-3 (marzo 2010), UNI TS 11300-4 (marzo 2016), UNI TS 11300-5 (marzo 2016) e a quanto previsto dai nuovi DM 26 giugno 2015 in vigore dal ottobre 2015 contenenti prescrizioni e requisiti minimi degli edifici e le nuove Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici.

L’ultima versione del software contempla le seguenti caratteristiche:

  • procedura di calcolo per la determinazione dell’energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda ad usi igienico sanitari;
  • procedura di calcolo per la determinazione dell’energia primaria per la climatizzazione estiva;
  • calcolo dell’energia primaria dovuto all’apporto di fonti rinnovabili di energia;
  • verifiche previste per la categoria di edifici che possono essere certificati con DOCET 5. certificazione energetica secondo le Linee Guida Nazionali (DM 26/06/2015);
  • raccomandazioni;
  • stampa dell’Attestato di Prestazione Energetica in accordo ai nuovi formati contenuti nelle Linee Guida Nazionali;
  • Esportazione dati dell’APE in file formato XML per la trasmissione ai sistemi informativi regionali che a loro volta dovranno alimentare il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica a livello nazionale (SIAPE).

Come indicato da Enea nel manuale utente, le operazioni svolte dal certificatore attraverso l’utilizzo di DOCET consistono in:

  1. reperimento dei dati di ingresso (caratteristiche climatiche della località, caratteristiche dell’utenza, uso energetico dell’immobile e specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti);
  2. compilazione del modello di calcolo attraverso l’inserimento dei dati raccolti;
  3. determinazione della prestazione energetica;
  4. attribuzione della classe energetica;
  5. individuazione di proposte di interventi di riqualificazione energetica che risultino realizzabili tenendo in considerazione valutazioni tecnico-economiche (rapporto costi-benefici e tempi di ritorno degli investimenti).

L’esclusivo ambito di applicazione di DOCET riguarda edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 mq sia che si tratti di singoli appartamenti che immobili (di dimensioni limitate) composti da più unità immobiliari fatta eccezione per i casi in cui si rediga l’APE in conseguenza di una ristrutturazione importante.

DOCET, in coerenza con i principi di semplificazione, può essere applicato ad eccezione di:

  • unità immobiliari residenziali esistenti costruite dopo il 2009;
  • unità immobiliari costituite da più zone termiche ;
  • serre solari;
  • ventilazione meccanica/ibrida;
  • componenti di involucro con intercapedine d’aria aperta;
  • impianti di raffrescamento o di climatizzazione che controllano l’umidità dell’aria;
  • multi-generazione per lo stesso servizio energetico ad esclusione di solare termico e fotovoltaico;
  • cogeneratori per la climatizzazione invernale ed estiva;
  • teleraffrescamento;
  • generatori ad aria per la climatizzazione invernale ed estiva;
  • pompe di calore ad assorbimento per la climatizzazione invernale ed estiva;
  • pompe di calore azionate con motore endotermico per la climatizzazione invernale ed estiva;
  • pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • pompe di calore combinate.


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