Codice Appalti 2023: la qualificazione delle stazioni appaltanti

di Stefano Oricchio - 08/06/2023

Dal 1° Giugno le Stazioni Appaltanti si stanno “dilettando” con il nuovo applicativo web messo a disposizione dall’ANAC per consentire il rilascio della cd. Patente di Stazione Appaltante Qualificata.

La Stazione Appaltante Qualificata

Il Nuovo Codice ridisegna le priorità in materia di Appalti e fondando le sue radici sui principi del risultato e della fiducia introduce anche a carico delle Stazioni Appaltanti un complesso ed articolato sistema di qualificazione al fine di  riconoscere maggiore autonomia e discrezionalità nell’agire amministrativo e, al contempo, assicurare che le competenze e le esperienze finora maturate dalle Stazioni Appaltanti siano da un lato valorizzate e dall’altro condivise con le stazioni appaltanti che, invece, vuoi per dotazione di personale o vuoi per inesperienza, vuoi perché non destinatarie di risorse finanziarie sufficienti, non potrebbero gestire appalti caratterizzati da notevole complessità.

Infatti, il principio di equilibrio contrattuale tra le parti, declinato parimenti quale corollario necessario per il conseguimento del risultato di cui all’art. 1 del Nuovo Codice, impone che non vi sia una primazia della Pubblica Amministrazione, spesso espressa solo nella fase preliminare dell’appalto la gara. Così come l’Operatore Economico deve essere capace a gestire appalti in base agli importi storici già gestiti, anche la Stazione Appaltante, parimenti, deve essere capace ad assicurare il risultato del buon agire amministrativo in base a criteri quanto più oggettivi possibile.

La "patente" dell'ANAC

E se per gli Operatori Economici la qualificazione è demandata ad Organismi di Attestazione (SOA) così come individuati dalla Legge n. 109 del 1994, recepita poi dal DPR n. 207/2006, le Stazioni Appaltanti, invece, riceveranno la patente dall’ANAC.

Quindi, a differenza di ciò che si legge usualmente, il nuovo sistema di qualificazione non è volto alla riduzione delle stazioni appaltanti ma è finalizzato a razionalizzarne risorse umane ed economiche valorizzando l’esperienza, le professionalità interne per creare un ecosistema degli appalti nel quale essi possano essere gestiti in base a capacità amministrative riconosciute in base a criteri oggettivi:

  • Programmazione;
  • Progettazione;
  • Esperienza;
  • Importo;
  • Gestione efficiente del procedimento di gara;
  • Efficacia dell’esecuzione del contratto.

Per realizzare ciò il legislatore, rispolverando il principio di sussidiarietà verticale che permea la legislazione costituzionale di cui all’art. 118 e quella comunitaria, suddivide le Stazioni Appaltanti in Qualificate e non e secondo un criterio di individuazione delle competenze alquanto rigido e rigoroso fondato su criteri molto oggettivi, riconosce autonomia di spesa secondo lo schema che segue:

CHI

COSA SI PUO’ o NON SI PUO’ FARE

Tutte le stazioni appaltanti (qualificate e non)
Art. 62, comma 1

  1. appalti di servizi e forniture di importo non superiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto: € 140.000,00;
  2. appalti di lavori di importo pari o inferiore a €. 500.000,00;
  3. gli ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle Centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (CONSIP, SINTEL, SORESA, etc).

Le sole stazioni qualificate, potranno:

  1. gare di importo alle soglie della precedente riga, in base al livello di qualificazione posseduto;
  2. lavori, servizi e forniture tramite Centrale di committenza qualificata;
  3. attività di committenza ausiliaria;
  4. appalto congiunto;
  5. appalti tramite strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate;
  6. ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento ovvero extra regionale ma solo previa motivazione e solo se, nel proprio ambito, il bene risulti inidoneo o non disponibile, ovvero per ragioni economiche;
  7. eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lett. g, dell’art. 62.

Il comma 2 dell’articolo 62 ribadisce il divieto di rilascio del CIG da parte dell’ANAC alle stazioni appaltanti non qualificate, non tanto per bloccarne l’autonomia e indurle ad attenersi agli obblighi di legge per gli approvvigionamenti sopra le soglie anzidette, che potranno effettuare in sette diversi modi, ma per valorizzare le capacità in base alle effettive competenze legate a dimensionamento sia dell’opera da realizzarsi sia del personale da dedicare alla gestione di progetti di grandi dimensioni e anche per conseguire la riduzione dei prezzi su scala efficientando la Spesa pubblica attuando anche il principio di sussidiarietà verticale come anche la Costituzione stessa enuncia nell'art. 118 della stessa secondo il principio per cui «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

I criteri di qualificazione per attribuire il punteggio

Se andiamo ad analizzare, i criteri di attribuzione e di individuazione con i quali le S.A. verranno qualificate ovvero dovranno fare ricorso a quelle Stazioni Appaltanti più strutturate vedremo, allora, concretizzarsi quell’ecosistema degli appalti che non è più costruito solo creare limiti all’agire amministrativo che si presumeva sempre motivo di corruttela ma per dare effettività al principio di sussidiarietà verticale e valorizzare le professionalità sinora maturate in quelle Stazioni Appaltanti nelle quali la formazione costante del personale, la programmazione della spesa, la progettazione e la fase esecutiva sono state sempre valorizzate contraddistinguendole per capacità amministrativa e di realizzazione delle opere e degli appalti banditi.

Appare chiaro, pertanto, che tale sistema regolatorio deve e può essere letto in combinato disposto con quanto previsto all’articolo 15 e all’allegato I.2 (articolo 5) sulla figura del Responsabile Unico del Progetto, con particolare riguardo anche alla fase esecutiva degli appalti stessi.

Ho detto deve perché le norme sulla qualificazione vanno considerate nella loro interconessione con tutte le altre norme del codice e degli allegati, non potendo essere considerate in modo atomistico.

Pertanto, la Stazione Appaltante che intenda qualificarsi e voglia essere “patentata” dovrà dimostrare di avere nel proprio organico o presso la Struttura Organizzativa Stabile personale e Responsabili Unici del Progetto che dovranno essere costantemente aggiornati, formati e incentivati e, soprattutto, capaci di interpretare che le sfide della digitalizzazione degli appalti dal 01 Gennaio 2014 diventeranno pane quotidiano delle Stazioni Appaltanti di domani.

Non a caso il possesso di una piattaforma informatica sarà non più una facoltà ma un requisito essenziale per potersi candidare a Stazione Appaltante qualificata (requisito di abilitante che sarà pienamente efficace a decorrere dal 01.01.2024 stante il differimento di efficacia con riguardo alla Parte II del Libro I dedicato all’informatizzazione delle procedure di appalto).

Quali sono i requisiti della formazione

Per qualificare le Stazioni Appaltanti, sarà possibile considerare tutti i corsi (di formazione, perfezionamento, specializzazione, diplomi, master, ecc.) conseguiti dal personale della struttura organizzativa stabile (SOS) nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, nell’ambito dei programmi formativi dell’Ente di appartenenza, anche se effettuati da remoto, indipendentemente dal soggetto erogatore della formazione, aventi ad oggetto materie pertinenti alle funzioni della SOS.

Viene poi precisato che:

  • per “formazione base” si intendono le attività formative che prevedano, per ciascuna unità di personale, il rilascio di un attestato di partecipazione, che abbiano una durata complessiva di almeno 20 ore, realizzate anche in modalità FAD;
  • per “formazione specialistica” si intendono i corsi di formazione con attestato di superamento di una prova di valutazione finale, che abbiano una durata complessiva di almeno 60 ore, erogati anche a distanza, purché con modalità sincrona interattiva;
  • per “formazione avanzata” si intendono il Diploma di esperto in appalti pubblici SNA e Master universitari di II° livello, con prova di valutazione finale, della durata di almeno 120 ore.

Peraltro, nel computo della soglia delle 20 ore riferite a ciascuna unità di personale per “la formazione base”, sono valutabili anche attività formative di durata inferiore, purché di almeno 4 ore e che prevedano il rilascio dell’attestato di partecipazione.

Inoltre, lo stesso dipendente può essere conteggiato anche per più di una tipologia (base, specialistica, avanzata) di formazione.

Si deve valutare favorevolmente la valorizzazione, da parte di ANAC, di tutta la formazione svolta dal personale nelle materie pertinenti alle funzioni della SOS, come, ad esempio:

  • il codice dei contratti pubblici;
  • l’analisi economica dei contratti pubblici;
  • l’e-procurement pubblico;
  • il project management.

Corretto, quindi, non aver posto limiti con rifermento al soggetto erogatore della formazione, posto che ad oggi non è stato istituito un sistema di accreditamento degli enti formativi.

Abilitate, sebbene sotto riserva, saranno le Stazioni Uniche Appaltanti\Unioni di Comuni e/o Centrali di Committenza e l’abilitazione sotto riserva potrà avere una durata non superiore al 30 giugno 2024.

Serve una formazione adeguata

Per approfondire il sistema di qualificazione e comprendere la procedura di accesso e presentazione della domanda, anche attraverso simulazioni pratiche, su ww.CodiceAppalti.it è un corso “Il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti” di 4 ore (valido ai fini della qualificazione) per il prossimo venerdì 16 giugno.



© Riproduzione riservata