Codice dei contratti: Testo Decreto BIM coordinato

di Redazione tecnica - 09/08/2021

Pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della moblità sostenibile il Decreto del Mims 2 agosto 2021, n. 312 contenente modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.

Entrata in vigore e modifiche al D.M. n. 560/2017

Il decreto è entrato in vigore il 3 agosto data di pubblicazione dello stesso sul sito del Mnistero.

Con il decreto vengono introdotte alcune modifiche al previgente Decreto 1 dicembre 2017, n. 560 e le disposizioni del nuovo decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.

Tempi di introduzione obbligatoria

Una modifica sostanziale è quella apportata all’articolo 6 relativo ai tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture e nel dettaglio sono state, integralmente, sostituite le lettere d), e) ed f) così come di seguito riportato:

  1. la previgente lettera d) che era la seguente “d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;” viene modificata nella seguente “d) per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;”. Di fatto, pur restando inalterata la data viene aumentato l’importo dalla soglia comunitaria di circa 5 milioni di euro a 15 milioni di euro;
  2. la previgente lettera e) che era la seguente “e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;” viene modificata nella seguente “e) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;”. Di fatto, pur restando inalterata la data viene aumentato l’importo da 1 milione di euro alla soglia comunitaria di circa 5 milioni di euro;
  3. la previgente lettera f) che era la seguente “f) per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025” viene modificata nella seguente “f) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.”. Di fatto, pur restando inalterata nella precedente versione il riferimento era per qualsiasi tipologia di opera mentre nella nuova versione è stato inserito uno specifico riferimento alle opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti escludendo, in ogni caso, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Punteggi premiali

Di notevole importanza è, poi, il nuovo articolo 7-bis rubricato “Punteggi premiali” in cui è precisato che le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 del codice dei contratti, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:

  1. proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
  2. proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
  3. proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
  4. proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
  5. previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
  6. proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
  7. previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
  8. previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica.

Dm 01/12/2017, n. 560 coordinato e testo a fronte

Pensando di fare cosa gradita ai nostri lettori, oltre al decreto 2 agosto 2021, n. 312 pubblichiamo anche:

  1. il testo a fronte su due colonne in cui nella colonna di sinistra riportiamo il Decreto 1 dicembre 2017, n. 560 e nella colonna di destra lo stesso decreto coordinato con il Decreto 2 agosto 2021, n. 312;
  2. il testo del decreto 1 dicembre 2021, n. 560 coordinato con il Decreto 2 agosto 2021, n. 312.


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