Codice dei Contratti: Il Senato approva definitivamente la legge delega

di Paolo Oreto - 15/06/2022

Con 186 voti favorevoli, 32 contrari e un'astensione, il Senato ha approvato ieri, in via definitiva, il disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici. Il testo approvato è lo stesso esitato dalla Camera dei Deputati il 24 maggio scorso ed il prossimo atto sarà la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Delega esercitata entro sei mesi

In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 del provvedimento, la delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella delega stessa.

Impegni assunti dal Governo nel PNRR

L'adozione della legge delega rientra, tra l'altro, tra gli impegni assunti dal Governo con il Piano nazionale di ricerca e resilienza (PNRR). Nello stesso Piano, infatti, è prevista una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici. In base a quanto previsto dal PNRR dovranno essere raggiunti i seguenti obiettivi entro i periodi riportati di seguito:

  • giugno 2021, entrata in vigore di un decreto-legge sulla semplificazione del sistema dei contratti pubblici;
  • giugno 2022, entrata in vigore della legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
  • marzo 2023, entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici;
  • giugno 2023, entrata in vigore di tutte le leggi, regolamenti e provvedimenti attuativi (anche di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici;
  • dicembre 2023, il pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement.

Il Comma 2

Il comma 2 elenca 31 princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega; tra questi, si segnalano:

  • evitare il gold plating, ovvero il processo in base al quale i poteri di una direttiva dell'Unione Europea vengono estesi quando questa viene recepita nelle leggi nazionali di uno Stato membro;
  • la ridefinizione in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e del personale in esse operante; la semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
  • la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
  • la previsione della facoltà ovvero dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, avvisi ed inviti, specifiche clausole sociali, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, di promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità; la riduzione e la certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti;
  • la revisione e semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche;
  • l'incentivo al ricorso a procedure flessibili per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata;
  • la semplificazione e l'estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto; l'individuazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva delle direttive europee e la semplificazione della disciplina giuridica ad essi applicabile;
  • il divieto di proroga dei contratti di concessione e la razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate;
  • la razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari; la razionalizzazione della disciplina dei meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario;
  • l'estensione e il rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie relativi al rimedio giurisdizionale.

Il comma 3

Il comma 3 stabilisce che i decreti così adottati abroghino espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e rechino opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

Il comma 4

Il comma 4 dispone che sugli schemi di decreto legislativo sia acquisito il parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari; i pareri devono essere espressi entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso il Governo intenda avvalersi del Consiglio di Stato per redigere gli schemi dei decreti legislativi, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del RD 26 giugno 1924, n. 1054 (Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), quest'ultimo può avvalersi di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il Governo può adottare decreti legislativi integrativi o correttivi.

Il comma 5

Il comma 5 esclude che i decreti legislativi di cui alla legge delega siano adottati con nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, qualora determinassero nuovi o maggiori oneri non compensati, siano adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

La nuova legge delega è profondamente diversa da quella del 2016 quando i principi e criteri a cui è dovuto dovuto attenersi il Governo di allora erano circa 60 mentre oggi sono soltanto 31 con una più ampia libertà di manovra oggi.

Riportiamo, in un testo a fronte, nella colonna di sinistra i principi della legge delega del 2016 e nella colonna di destra i principi della legge delega approvata definitvamente ieri, con la precisazione che:

  • sono evidenziati in giallo i principi e criteri presenti soltanto nella legge delega del 2016
  • sono evidenziati in verde i principi e criteri presenti soltanto nella nuova legge delega
  • i principi e criteri uguali e/o simili sono riportati a fianco e senza alcuna colorazione.

Alleghiamo, altresì, il testo definitivo della legge delega.



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