Collaudatore, affidamento diretto ed equo compenso: perché i nuovi pareri MIT sui SIA fanno discutere

di Marco Abram - 12/05/2026

Il MIT si è recentemente espresso con due pareri che hanno toccato il tema dei SIA, ovvero dei Servizi di Ingegneria e Architettura, e LavoriPubblici.it ne ha dato giustamente risalto dalle sue pagine con due preziosi contributi:

I pareri in questione sono il n. 4160 ed il n. 4169 entrambi del 21/04/2026 ed hanno trattato rispettivamente:

  • il tema dell’incompatibilità del collaudatore/verificatore della conformità rispetto alla partecipazione ad altre procedure di gara, o per lavori o per altre tipologie di servizi;
  • il perimetro dell’affidamento diretto nei SIA e la corretta applicazione del ribasso ammissibile in relazione anche al concetto di “equo compenso”.

Questi due pareri, i relativi articoli e anche il coinvolgimento diretto dell’amico Gianluca Oreto,, con cui ho avuto uno scambio di vedute e impressioni, hanno acceso ulteriormente la mia curiosità, spingendomi a investigare altre chiavi di lettura della norma, che per me rimane uno stimolo pressoché infinito

Procediamo quindi con ordine. Partiamo dal primo parere, verifichiamo sinteticamente domanda e risposta del MIT citandone i passaggi essenziali e poi passiamo all’analisi della norma ed al relativo commento.

Parere MIT n. 4160 del 21/04/2026

Oggetto: Incompatibilità del collaudatore - partecipazione alla procedura di gara

Domanda:

… Si chiede conferma che:

- la mera partecipazione alla procedura di affidamento di altri servizi tecnici (es. progettazione/direzione lavori), senza aggiudicazione della stessa (quindi senza sottoscrizione di alcun contratto) non precluda la partecipazione alla successiva gara per l'affidamento del collaudo;

- la "procedura di gara" cui allude il Legislatore è quella dei lavori (nella diversa ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 116, comma 6, lett. c) D.Lgs. n. 36/2023, è pacifico che l'inciso finale - "esecuzione del contratto" – sia da intendersi riferito all'esecuzione del contratto di lavori).

Risposta:

… Lo scopo della norma è quello di prevenire ed evitare la mancanza di terzietà e imparzialità (sia nei confronti della committenza, sia nei confronti dell'appaltatore) che, invece, deve contraddistinguere la funzione di collaudo. Pertanto, si reputa che la "procedura di gara" a cui si riferisce la norma sia quella per l'affidamento dei lavori, servizi o forniture da collaudare e/o da sottoporre a verifica di conformità.

Personalmente ritengo che questo parere, pur richiamando un principio sacrosanto e difficilmente contestabile, resti per certi versi superficiale, nel senso che nella sua estrema sintesi non approfondisce realmente la questione né la sostiene attraverso puntuali riferimenti testuali.

Allo stesso tempo, proprio per questa impostazione così sintetica, il contenuto finisce anche per risultare in parte criptico, lasciando aperti alcuni interrogativi che avrebbero probabilmente meritato un approfondimento ulteriore.

Partiamo dal dato normativo sostanziale ed interpretiamolo.

Art. 116, comma 6, lettera c), del D.Lgs 36/2023 – “Collaudo e verifica di conformità” – Testo in vigore dal: 01/04/2023

6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

Io la questione la vedo un po’ in questi termini.

Fermo restando che, anche tramite il parere del MIT, si è chiarito che la “procedura di gara” richiamata nel dettame normativo è quella connessa ai “lavori” (“servizi e forniture” nel caso della verifica di conformità), stando al dato letterale credo che il legislatore ravvisi la possibilità che un potenziale conflitto possa svilupparsi con effetti sul contratto di lavori.

Con un’analogia volutamente semplicistica, sintetizzerei così il concetto: “non posso uscire dalla porta e rientrare dalla finestra”.

Il conflitto lo vedo nel potenziale effetto distorsivo che il collaudatore potrebbe introdurre nell’equilibrio contrattuale tra stazione appaltante e appaltatore.

Sempre stando al dato letterale, ravviso invece un’assenza di criticità nel caso di partecipazione ad altre “procedure di gara”, come ad esempio quella per direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

In questo caso sembra che il legislatore non ravvisi un conflitto diretto sul piano dei lavori ma, a mio modo di vedere, per quanto detto sopra “potrebbe comunque emergere” come elemento secondario e riflesso rispetto al servizio non aggiudicato.

Ovvero, nella sostanza, anche se non c’è un’attinenza diretta con il contratto di lavori, la terzietà potrebbe comunque venire meno o risultare in qualche modo compromessa.

Detto ciò, pur ritenendo il dato letterale abbastanza chiaro e apparentemente privo di particolari dubbi interpretativi, ciò che lascia maggiori perplessità è il principio enucleato dal MIT in premessa sulla “terzietà” e sulla “sostanza”, cioè quell’idea di “guardare un po’ oltre” il dato formale. Questo mi porta a ritenere che la mia ipotesi potrebbe avere un suo fondamento.

Certo, discostarsi dal dato letterale e dalla conferma fornita dal MIT rispetto all’ambito della “procedura di gara”, ovvero la “procedura effettivamente oggetto del collaudo”, potrebbe aprire spazi di contenzioso, anche perché la risposta non è stata così lapalissiana ed esplicita rispetto alle altre tipologie di servizi.

Quindi credo che, per dirimere definitivamente i dubbi, servirà un po’ di giurisprudenza di merito.

Infine, ritengo che il legislatore si soffermi più sulla “procedura” che sull’“aggiudicazione”, perché in quest’ultimo caso l’incompatibilità diventa sostanzialmente manifesta.

In sintesi, stando al dato letterale e al parere MIT relativamente alla conferma della “procedura di gara”, interpreto che:

  • se partecipo alla gara per direzione lavori e sicurezza e non vinco, posso fare quella per collaudatore;
  • se partecipo alla gara per lavori e non vinco, non posso fare quella per collaudatore;
  • se partecipo alle suddette gare e vinco, non posso fare il collaudatore.

Se invece mi soffermo sulla premessa fatta dal MIT in relazione alla “ratio legis” e al principio di terzietà espresso, qualche ulteriore dubbio continua comunque a sovvenirmi.

Parere MIT n. 4169 del 21/04/2026

Oggetto: Servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione

Domanda:

Con il comma 15-quater dell'art. 41 del codice dei contratti pubblici viene consentita, per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di cui al successivo art. 50, c.1, lett. b), una riduzione non superiore al 20% dei corrispettivi determinati secondo le modalità di cui all'All. I.13. A questo proposito si chiede un parere circa l'applicabilità della predetta riduzione a tutti i servizi S.I.A., ivi compresa l'attività di progettazione che nel richiamato c. 1, lett. b), dell'art. 50 viene distinta dai servizi di ingegneria e architettura.

Risposta:

La "riduzione del 20%" va interpretata come sconto massimo ammissibile. La stazione appaltante deve computare l'importo per intero in base all'Allegato I.13 del Codice dei contratti pubblici, sono gli operatori economici a poter decidere se scontare o meno detto importo; nel caso di sconto, lo stesso non potrà essere superiore al 20%. L'art. 41, c. 15 quater del Codice dei contratti pubblici trova applicazione per tutti i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria.

Partiamo dal dato normativo sostanziale ed interpretiamolo.

Art. 41, comma 15-quater, del D.Lgs 36/2023 – “Livelli e contenuti della progettazione” - Testo in vigore dal: 31/12/2024

15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

Art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 – “Procedure per l'affidamento” - Testo in vigore dal: 01/04/2023

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
”.

Art. 1, dell’Allegato I.13, del D.Lgs 36/2023 – “Ambito di applicazione” - Testo in vigore dal: 01/04/2023

1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, determinati, mediante attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), alle diposizioni di cui all'articolo 41 del codice.
2. Per la determinazione delle ulteriori prestazioni professionali si applica il decreto ministeriale 17 giugno 2016.

L’art. 41, comma 15-quater, del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato dal c.d. “correttivo”, ovvero il D.Lgs. n. 209/2024, è nato per raccordare il Codice all’equo compenso e su questo aspetto potremmo discutere per ore, perché a mio modesto avviso il tema sollevato dalla Legge n. 49/2023 rimane tuttora aperto e, sotto certi profili, ancora irrisolto.

Detto ciò, per quanto riguarda il parere del MIT, lo condivido nella sostanza, ma il dato letterale e lessicale continua a lasciarmi qualche dubbio.

A differenza di chi ha posto la domanda, io probabilmente mi sarei fermato solo alla prima parte della questione, ovvero se l’art. 41, comma 15-quater, del D.Lgs. n. 36/2023 si applicasse a tutti i SIA oppure soltanto a quelli di progettazione.

Che si applicasse a questi ultimi era abbastanza evidente, perché esplicitato attraverso una specificazione precisa e puntuale. Ma lo stesso vale anche per gli altri servizi?

Effettivamente l’art. 41, comma 15-quater, del D.Lgs. n. 36/2023 non mi sembra particolarmente felice nella formulazione, perché richiama espressamente l’Allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023 che, all’art. 1, comma 1, circoscrive il proprio ambito alla progettazione e, conseguentemente, all’art. 41 che ne disciplina i contenuti.

Quindi, nell’art. 41, comma 15-quater, del D.Lgs. n. 36/2023, si richiama un allegato che ha un ambito applicativo ben definito.

Pertanto, a mio avviso, il dubbio non nasce tanto per la progettazione quanto per gli altri servizi.

Se fossi stato il legislatore, avrei evitato il richiamo, nell’art. 41, comma 15-quater, del D.Lgs. n. 36/2023, all’Allegato I.13 e mi sarei limitato a citare i SIA e l’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento diretto.

È anche vero, però, che l’art. 1, comma 2, dell’Allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023 richiama, per le ulteriori prestazioni, il D.M. 17 giugno 2016 e quindi, anche se non in maniera lapalissiana, pure queste ultime potrebbero ritenersi ricomprese nell’ambito dell’Allegato I.13.

Riguardo poi all’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, se fossi stato il legislatore avrei eliminato la specificazione “e l’attività di progettazione”, che a mio avviso genera più confusione che utilità, anche se il vero inghippo continuo a vederlo nel passaggio precedente.

Probabilmente il legislatore voleva puntualizzare e distinguere i servizi come direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo da quelli di pura progettazione, ma così facendo ha introdotto una variabile che certamente non facilita la lettura della norma e che, a mio modo di vedere, non modifica neppure l’interpretazione sostanziale del disposto normativo.

Anzi, mi sarei limitato a richiamare semplicemente “servizi e forniture”, considerato che il punto precedente era già riferito ai “lavori”.

Specificando la “progettazione” nell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 — e ciò emerge implicitamente dalla norma ed esplicitamente sia nella domanda che nella risposta del MIT — si torna inevitabilmente a richiamare l’Allegato I.13 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il problema è che tale allegato disciplina in maniera molto chiara la progettazione, ma non gli altri servizi, come ad esempio la direzione lavori, che rimangono confinati al solo richiamo contenuto nell’art. 1, comma 2, dello stesso Allegato I.13.Quindi, come spesso accade, il legislatore ha finito per complicare un po’ la lettura della disposizione, ma secondo me l’interpretazione rimane corretta ed è sostanzialmente in linea con quella del MIT, anche se le difficoltà lessicali continuano a introdurre elementi di criticità.

Questo accade soprattutto quando si mette mano al dispositivo normativo in momenti diversi e da parte di soggetti diversi, come avvenuto nel caso del c.d. “correttivo”, ovvero il D.Lgs. n. 209/2024.

Faccio un parallelo, quasi un’analogia, con un tema che fortunatamente il D.Lgs. n. 36/2023 ha sanato: è un po’ come affidare una variante al direttore dei lavori senza coinvolgere il progettista. Si perde inevitabilmente il quadro d’insieme, cioè la visione originaria del progetto, la sua idea fondante e la concezione complessiva dell’intervento.



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