Collegato fiscale 2022: sanatoria per il bonus R&S

di Redazione tecnica - 31/10/2021

Collegato Fiscale 2022: prevista una sanatoria per i contribuenti che, alla data di entrata in vigore del “collegato fiscale”, hanno in buona fede indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato nel periodo d’imposta dal 2015 al 2019.

Collegato fiscale 2022: la sanatoria del Fisco per i bonus Ricerca&Sviluppo

Nel D.L. Fiscale 2022 (D.L. n. 46/2021) viene specificato che sono ravvedibili esclusivamente le ipotesi di errori “scusabili”, cioè derivanti dalla complessità del quadro normativo e di prassi, per cui vengono esclusi tutti i casi di condotte fraudolente, di simulazioni e di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture per operazioni inesistenti, oltre a quelli nei quali manca la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese agevolabili.

Ricordiamo che chi porta a termine la regolarizzazione non è punibile per il reato tributario di indebita compensazione, che condanna chi non versa le somme dovute impiegando crediti d’imposta non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a 50mila euro.

Sanatoria bonus Ricerca e Sviluppo: come richiederla

Per beneficiare della regolarizzazione prevista all’art. 5, commi da 7 a 12 del decreto legge n. 146/2021, sarà necessario riversare l’importo in questione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2022.

È possibile anche dilazionare il pagamento in tre quote annuali di pari importo, con l’aggiunta, però, sulle rate successive alla prima, degli interessi al tasso legale. L’accesso alla procedura di rateizzazione va richiesto tramite apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022.

Chi può accedere alla sanatoria Bonus Ricerca & Sviluppo

Possono beneficiare del ravvedimento gratuito coloro che:

  • nei periodi d’imposta compresi tra il 2015 e il 2019 hanno realmente svolto attività e sostenuto le relative spese in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta secondo i requisiti prescritti dalla norma;
  • hanno commesso errori nella quantificazione o individuazione delle spese agevolabili oppure nella determinazione della media storica di riferimento da raffrontare con l’importo degli investimenti realizzati;
  • con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato la norma in maniera non conforme all’interpretazione autentica fornita dalla legge di bilancio 2019 secondo cui, riguardo i soggetti commissionari residenti in Italia che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, hanno rilevato soltanto le spese relative alle attività svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio nazionale, non anche all’estero, ai fini del calcolo del bonus spettante.

Come accedere alla sanatoria

I possessori dei requisiti per accedere alla sanatoria dovranno presentare l’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, tramite modello e secondo le modalità che saranno definiti da un provvedimento del Fisco stesso entro il 31 maggio 2022.

Nella richiesta andranno specificati il periodo o i periodi d’imposta in cui è stato maturato il credito, gli importi da restituire e alcuni dati ed elementi relativi alle attività e alle spese ammissibili.

In questo modo si potrà procedere a riversare spontaneamente entro il 16 dicembre 2022 il credito indebitamente utilizzato, senza l’applicazione di sanzioni amministrative e di interessi. La restituzione non può essere fatta a compensazione di eventuali altri crediti vantati e potrà essere effettuata anche in tre rate annuali di pari importo. In questo caso la seconda e la terza (scadenti rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024), andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.

La procedura si intende perfezionata nel momento in cui è stato versato tutto l’importo dovuto: nel caso quindi di pagamento a rate, se si salta una delle scadenze, i residui importi verranno iscritti a ruolo, con l’applicazione di una sanzione del 30% e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Bonus Ricerca e Sviluppo: sanatoria in caso di irregolarità accertata?

Il Fisco precisa infine che si non può ricorrere alla procedura di riversamento spontaneo in caso di crediti il cui indebito utilizzo è già stato accertato con un atto di recupero o un altro provvedimento impositivo divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021, cd. “Collegato Fiscale”).

È possibile invece accedere alla regolarizzazione senza pagare sanzioni e interessi in caso di atto istruttorio oppure di atto di recupero o di provvedimento non ancora definitivo ma, in questo caso, occorre riversare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione in un’unica soluzione.

Si determina decadenza dalla procedura nell’ipotesi in cui, dopo la comunicazione di adesione da parte del contribuente, l’Agenzia delle Entrate accerti condotte fraudolente dopo la presentazione dell’istanza, si determina la decadenza dalla procedura e le somme eventualmente già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti.



© Riproduzione riservata