Condono edilizio in area vincolata: quando si può ottenere?

di Redazione tecnica - 07/12/2021

Opere edilizie abusive realizzate in area vincolata: nell’eventuale istanza di sanatoria conta la data di istituzione del vincolo o quella di richiesta di condono? Sul merito ha risposto il Consiglio di Stato, sez. Sesta, con la sentenza n. 8004/2021.

Condono edilizio in area vincolata: la sentenza del Consiglio di Stato

Il caso riguarda la realizzazione di alcune opere abusive, annesse a un’attività commerciale, su cui sono state presentate due istanze di condono edilizio ex D.L. n. 269/2003, una a fine 2003, l’altra a inizio 2004, è stato chiesto il condono dei due edifici (ufficio e guardiania) e dei magazzini. Esse si trovano in zona vincolata ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge n. 1497/1939 (Parco Agricolo) in cui sono ammesse soltanto:

  • la realizzazione e la ristrutturazione di edifici necessari per lo svolgimento dell’attività agricola;
  • la realizzazione e la ristrutturazione di immobili ad uso residenziale dell’imprenditore agricolo, in funzione della conduzione del fondo, ex art. 41 delle N.T.A. del P.R.G.

Su queste strutture è stato prima espresso un parere negativo in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere, confermato poi dai dinieghi di rilascio dei permessi di costruire in sanatoria. Da qui il ricorso al Tar, respinto, e il seguente appello al Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza di primo grado.

Condono edilizio: quali interventi sono consentiti

Palazzo Spada ha prima di tutto ricordato l’impianto normativo su cui si poggia la concessione di sanatoria edilizia

  • l’art. 32, comma 26, lettera a), del D.L. 269/2003, prevede che“Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47”.
  • il comma 27 inoltre stabilisce che: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (…) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Questo significa che, in base alle disposizioni citate:

  • non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 alla citata legge (cd. “abusi maggiori)”, realizzate su immobili soggetti a vincoli idrogeologici e paesaggistici, a prescindere dal fatto che il vincolo non comporti l’inedificabilità assoluta dell’area;
  • sono invece sanabili, se conformi agli strumenti urbanistici, solo gli interventi cd. minori di cui ai numeri 4, 5 e 6, dell’allegato 1 al d. l. n. 326 cit. (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Inoltre, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se si tratta di opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) e che rispettano le seguenti condizioni:

  • siano realizzate prima della imposizione del vincolo;
  • siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
  • vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Pertanto, un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico non può essere sanato.

Se vincolo è antecedente, opera non è sanabile

In riferimento al caso in esame, il giudice di primo grado ha quindi applicato correttamente il pacifico orientamento della giurisprudenza in base al quale la sanatoria di cui all’art. 32, c. 26 e 27, del D.L. n. 269/03 non opera qualora il vincolo sia stato istituito prima dell’esecuzione delle stesse opere abusive, ricadendo sul privato l’onere della prova in ordine all’ultimazione delle opere in data utile per fruire del condono.

Il ricorso è stato quindi respinto perché l’area in questione è stata assoggetta a vincolo ex art. 1 e 2 della L. 1497/1939 dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nel giugno del 1993; dato che l’edificazione è successiva a tale data le opere non sono in alcun modo sanabili.



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