Contenziosi degli enti locali: violato l’equo compenso?

di Redazione tecnica - 26/03/2024

Sembra essere un’”innocua” sentenza sull’ostensione di documenti di pubblico interesse, ma dietro un recente caso affrontato dal Consiglio di Stato si potrebbero aprire degli scenari riguardanti l’equo compenso, ai sensi della legge n. 49/2023.

Equo compenso e cessione dei diritti di causa: occhi puntati su un accordo Asmel

La questione riguarda un contenzioso sorto tra ASMEL e un Ordine degli avvocati, in relazione a un accordo quadro che l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali ha stipulato con una società, basato sulla cessione da parte degli enti dei diritti di causa attraverso appositi contratti.

In base a questo accordo, la società può acquisire i diritti che gli enti intendono far valere in giudizio (c.d. res litigiosa) assumendo i costi per la successiva gestione del contenzioso, sulla base di uno schema negoziale, di derivazione anglosassone, noto come “third party litigation funding”, il quale configura un contratto atipico aleatorio, finalizzato a favorire l’accesso alla tutela giurisdizionale.  Un accordo di cui l'ordine degli avvocati è venuto a conoscenza a mezzo stampa e per il quale ha presentato richiesta di accesso doumentale, senza avere riscontro da ASMEL.

Da qui il ricorso in primo grado, che il TAR ha accolto, disponendo l’ostensione dei documenti richiesti e a cui ASMEL si è opposta presentando appello al Consiglio di Stato.

Sebbene ASMEL abbia sostenuto che l’accordo non fosse riconducibile a un pubblico interesse e quindi non soggetto alla disciplina dell’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. e), della Legge n. 241/1990, essendo stato sottoscritto unicamente per soddisfare una finalità statutaria di natura chiaramente privatistica (garantire agli enti le migliori condizioni contrattuali in un mercato libero e concorrenziale), il Consiglio di Stato, con la sentenza del 20 marzo 2024, n. 2694 ha invece confermato la legittimità della richiesta di ostensione degli atti in quanto di pubblico interesse.

La sentenza del Consiglio di Stato

Nel valutare la questione, il Consiglio di Stato ha ricordato che, con riguardo ai soggetti privati, l’art. 22, comma 1, lett. e), della L. n. 241/1990, ammette l’accesso agli atti “…limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 28/6/2016, n. 13).

L’attività posta in essere da ASMEL, nel sottoscrivere l’accordo quadro di cui è stata chiesta l’ostensione, rientra fra quelle di pubblico interesse: questo perché l’eventuale cessione di diritti e di crediti dei Comuni a favore di una società benefit, secondo il già ricordato modello contrattuale del “litigation funding”, non è una mera attività di diritto privato, risolvendosi al contrario nella scelta di un contraente della Pubblica Amministrazione (il c.d. funder), che provvederà alla gestione del contenzioso quale cessionario dei diritti già in capo agli Enti Locali cedenti, scelta che, peraltro, secondo i giudici d’appello, avviene attraverso un meccanismo di dubbia legittimità, in quanto opera in deroga a tutta la disciplina sull’evidenza pubblica.

Ciò che rileva è che laddove gli enti locali decidano di affidare alla società il loro contenzioso sulla base dell'accordo quadro, questo costituirà la fonte della disciplina del rapporto, sussistendo così tutti i presupposti per ritenere che l’attività posta in essere da ASMEL risulti connotata da profili di pubblico interesse.

Le notizie di stampa sono idonee a radicare l'interesse all'accesso documentale

Proprio in riferimento all’interesse a ottenere gli atti oggetto della richiesta di accesso, basta rilevare che l’Ordine ha fatto discendere il proprio interesse all’ostensione, da notizie di stampa in base alle quali, l’accordo quadro stipulato avrebbe consentito agli associati ASMEL, di tutelare i propri diritti per le vie giurisdizionali senza spese e senza rischi.

Spiegano i giudici che le notizie di stampa devono ritenersi idonee, in assenza di dati ed elementi conoscitivi più specifici e dettagliati, a radicare l’interesse, concreto e attuale, dell’ordine all’ostensione degli atti richiesti, potendo essere i medesimi potenzialmente idonei a consentire la violazione delle prescrizioni di legge che impongono di remunerare le prestazioni professionali con un equo compenso.

L'appello è stato quindi respinto: ne discende l’ostensibilità dell’accordo quadro e di tutti gli altri atti reclamati dall’Ordine, che siano nella disponibilità di ASMEL, senza che a ciò osti il paventato pericolo, peraltro solo genericamente evocato, di disvelare le strategie commerciali della società, dato che, ove anche così fosse, l’unica conseguenza sarebbe quella di dover attivare, ai fini del rilascio della documentazione richiesta, il preventivo contraddittorio con la detta società, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12/4/2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi).

Sulla violazione dell'equo compenso, vedremo i futuri sviluppi derivanti dall'accesso ai documenti da parte dell'Ordine e alle eventuali azioni che intenderà quindi portare avanti o meno.

 



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