Corrispettivi a base di gara e Decreto Parametri: un pasticcio all'italiana

di Gianluca Oreto - 17/02/2021

Ha fatto discutere il Comunicato del Presidente 3 febbraio 2021 con il quale l'ANAC chiaramente ammesso la derogabilità del DM 17/06/2016 (c.d. decreto Parametri) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per i servizi di architettura e ingegneria.

La deroga ai corrispettivi

E non poteva essere altrimenti. L'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede:

"Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento".

Una disposizione che, diversamente dagli appalti di lavori, prevede che per i servizi di progettazione le stazioni appaltanti determinino l'importo a base di gara utilizzando come criterio e base di riferimento i parametri individuati dal DM 17/06/2016. Nessun obbligo, dunque, che l'importo posto a base di gara corrisponda a quello determinato mediante l'utilizzo del Decreto Parametri.

Questa "possibilità" è già stata utilizzata da molte stazioni appaltanti che nel corso di questi primi 5 anni di applicazione del Codice dei contratti hanno posto a base di gara importi inferiore se non addirittura fittizi (si ricordino ad esempio i bandi a 1 euro). Una possibilità che crea sperequazione tra servizi della stessa natura e che può chiaramente incidere sull'inserimento di una gara all'interno di una determinata soglia.

La conferma dell'ANAC

Dopo le tante sentenze della giustizia amministrativa, il Comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato da una parte la possibilità di deroga dell'utilizzo del Decreto Parametri per la determinazione del corrispettivo a base di gara e dall'altra l'obbligo giustificare questa deroga rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante.

Secondo l'ANAC, Il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara, indipendentemente dall’applicazione della deroga.

La differenza con i bandi di lavoro

Come detto, la differenza è abissale tra bandi di lavoro e bandi di progettazione. Per i primi, infatti, l'art. 23, comma 7 del Codice dei contratti, parlando di progetto definitivo, afferma che lo stesso deve contenere "tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16".

In sostanza, mentre per i lavori l'importo a base di gara è obbligatoriamente determinato sulla base dei prezzari regionali, per i servizi di progettazione le stazioni appaltanti possono sempre derogare l'utilizzo del decreto Parametri.

Il commento dell'OICE

Sull'argomento abbiamo intervistato il Presidente dell'OICE, Gabriele Scicolone, che ha affermato "È molto positivo che l'ANAC abbia ribadito l'obbligo per le stazioni appaltanti, per tutti gli incarichi, di rendere sempre trasparente la modalità di calcolo dell'importo stimato della prestazione da affidare. Da tempo solleviamo questo problema sia alle stazioni appaltanti, attraverso la quotidiana attività di segnalazione delle anomalie riscontrate sui bandi, sia attivando precontenziosi presso l'ANAC. A valle della sentenza del Consiglio di Stato di due anni fa è ormai chiaro che il DM parametri va sempre applicato, ma non risulta vincolante ma solo un termine di riferimento, quindi derogabile. Ma qui sta il punto: la deroga deve essere adeguatamente motivata anzi, dice l'ANAC, deve essere correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante".

I giustificativi

"Accade poi - continua Scicolone - che alcune stazioni appaltanti adducano come giustificazione non tanto "fatti" legati alla natura e alla complessità della prestazione, quanto la circostanza che la media dei ribassi praticata per gare analoghe sia stata pari al 44 o al 50%. E, sull'importo ridotto di tali percentuali, chiedono un ulteriore ribasso. Al di là dell'assurdità della motivazione, del tutto slegata dalla natura della prestazione da affidare, è evidente il vulnus al principio dell'equo compenso tanto invocato e poco rispettato. Ma in quale paese del mondo si arriva ad applicare due ribassi, uno "storico" e uno frutto delle dinamiche concorrenziali? Credo solo in Italia".

Censurare queste storture

"Occorre censurare queste storture insensate - conclude il Presidente Oice - soprattutto ora che si aprirà una stagione di investimenti grazie a Next Generation EU, che può rappresentare la rinascita per il Paese. Ci sarà bisogno di progettazione di qualità, di eccellenza tecnica, di progettisti spronati a dare il massimo ed il meglio per il futuro del Paese, non di risibili sotterfugi per credere di risparmiare quattro soldi a tutto discapito della qualità e del buon senso. Allora, se follia deve essere, che si faccia una gara a prezzo fisso. Lo ammettono pacificamente le direttive europee. Se no basta tornare alla famosa legge che prevedeva lo sconto automatico del 20% per le Pubbliche amministrazioni, sempre meglio dell'assurdità del doppio ribasso".

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A cura di Ing. Gianluca Oreto



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