Costruzione rampa garage in area condominiale è un abuso?

di Redazione tecnica - 28/10/2021

La costruzione di una rampa di accesso pertinente a un garage, ma situata in area comune si configura come un abuso? Si tratta di una situazione che può verificarsi anche con una certa frequenza negli spazi condominiali: nella sua valutazione va considerata la configurazione degli spazi.

Costruzione rampa garage in area condominiale è un abuso? La sentenza della Cassazione

Lo dimostra la sentenza n. 27103/2021 della Sez. 2 Civile della Corte di Cassazione, inerente il ricorso presentato contro la sentenza n. 1060/2015 della Corte d’Appello di Napoli, relativa alla realizzazione effettuata da parte di un condomino di uno scivolo verso lo scantinato pertinente la propria abitazione, per adibirlo a garage. Tale rampa, anche se delimitata dalle mura perimetrali del caseggiato e creata in corrispondenza del preesistente portone d’accesso all’abitazione, sarebbe stata realizzata sul sedime del cortiletto condominiale.

Il ricorso agli Ermellini era stato presentato per due motivi:

  • la Corte partenopea non ha considerato che era stata alterata la superficie calpestabile del cortile, con pericolo per chi passeggia e in spregio dell'armonia del complesso edilizio;
  • il bene comune, cioè parte del cortile, è stato asservito all’uso esclusivo di un condomino.

Scivolo in area condominiale: la valutazione dei giudici

I giudici supremi hanno confermato quanto stabilito in secondo grado: lo scivolo è stato realizzato in uno spazio comune, ma delimitato dalle mura perimetrali dell'edificio di proprietà del soggetto che lo ha realizzato e in corrispondenza del preesistente portone d'accesso alla sua abitazione. Ciò significa che nemmeno in precedenza gli altri condomini avrebbero potuto usufruire di quello spazio, nemmeno per lasciare in sosta i mezzi, perché avrebbero ostruito l’accesso all’abitazione.

Non solo: la rampa in questione è situata in posizione marginale del cortile comune, occupando solo una superficie di 6 mq, frazione del 3% di un'area complessiva di 200 mq; ha un dislivello di 61 cm rispetto al piano di calpestio e, al pari del cortile bene comune, ha lo scopo principale di dare aria e luce alle abitazioni prospicenti e di consentire ai comproprietari di raggiungere, anche con mezzi, il loro bene esclusivo. 

Destinazione d'uso del bene comune

Secondo la Cassazione, anche la questione relativa al possibile asservimento del bene comune all'immobile di proprietà è stata afrrontata correttamente: la realizzazione della rampa di minimo dislivello ha come scopo raggiungere il garage di proprietà e risulta quindi sempre collegata alla destinazione d’uso del bene comune, che corisponde appunto al raggiungere a piedi e con mezzi il proprio bene personale. Oltretutto che la rampa risulta conterminata dalle mura perimetrali della casa, per cui in concreto non esisteva ragione per i condomini di transitare in quella parte del cortile.
 
Il ricorso è stato quindi respinto in ogni sua parte, confermando che se una rampa è costruita su parte comune ma è funzionale all’accesso alla propria abitazione/proprietà e che oggettivamente la conformazione degli spazi non inficia l’uso del bene comune, non essere considerata abusiva né lesiva della fruizione degli spazi comuni.


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