Crediti incagliati: nessuna indicazione dal MEF

di Redazione tecnica - 12/01/2024

Tra le modifiche normative che gradualmente, dal 2020 fino a oggi, hanno portato a stringere le maglie fino a una quasi pressoché totale chiusura del meccanismo della cessione del credito previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito con legge n. 77/2020,  una che è stata vista come un'ulteriore complicazione, nonché adempimento a carico dei contribuenti è quella introdotta con il c.d. "Decreto Asset" Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 (Decreto Asset), convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, che all’art. 25 ha previsto una importante novità sui crediti non utilizzabili.

Crediti non utilizzabili e crediti non utilizzati: a quanto ammontano?

Secondo quanto disposto dalla norma, dal 1° dicembre 2023, nel caso di crediti indiretti (quindi frutto di sconto in fattura o cessione), non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo, l’ultimo cessionario, qualora la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro il 2 gennaio 2024.

Sulla norma è stata presentata un’interrogazione con primo firmatario l’on. Emiliano Fenu, con la quale si è chiesto, oltre al numero delle comunicazioni trasmesse in merito alla remissione in bonis e al mancato utilizzo del credito, quali iniziative il Governo intenda assumere per favorire lo smaltimento da parte dei legittimi titolari dei crediti non utilizzati.

I dati sui crediti non utilizzabili e sulla remissione in bonis

Sulla questione è intervenuto il Sottosegretario all’Economia, Federico Freni, che ha presentato i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate:

  • ad oggi i crediti derivanti da bonus edilizi comunicati come "non utilizzabili” ammontano a 134 milioni di euro;
  • dal 1° aprile al 30 novembre 2023 (termine per avvalersi della c.d. remissione in bonis) sono state inviate all’Agenzia delle entrate 156mila comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura per le spese sostenute nell’anno 2022.

Evidenzia il MEF che:

  • i crediti non utilizzabili comunicati ai sensi dell’articolo 25 rappresentano i crediti acquistati che l’attuale detentore ritiene di non aver diritto a utilizzare, per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti e che quindi intende "cancellare" (ad esempio, per mancanza dei presupposti costitutivi) e non si tratta di crediti che lo stesso soggetto non riesce a cedere a terzi;
  • i dati relativi alla cosiddetta remissione in bonis fanno riferimento alle comunicazioni inviate dai soggetti titolari delle detrazioni per lavori edilizi relativi alle spese sostenute nel 2022 che non hanno potuto comunicare all’Agenzia delle entrate la prima cessione del credito (o lo sconto in fattura) entro il termine ordinario del 31 marzo 2023 e che, pertanto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, hanno effettuato tale adempimento entro il ter-mine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Crediti incagliati: la non-risposta del MEF

In entrambi i casi, spiega Freni, dati non sono rappresentativi del fenomeno dei c.d. crediti incagliati, ossia dei crediti che i titolari delle detrazioni o gli attuali detentori non riescono a cedere a terzi. Tradotto in altri termini: nessuna misura oggettiva del problema, né nessuna soluzione prevista dall’esecutivo.

Una risposta che non ha soddisfatto gli interroganti, con particolare riferimento alla carenza di dati sugli importi dei crediti non utilizzati; secondo Fenu, si tratterebbe di un ammontare agevolmente calcolabile e la cui conoscenza consentirebbe, tra l’altro, di valutare l’impatto di tali crediti sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, sui parametri di bilancio richiesti in sede europea.

 



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