Crediti Superbonus e bonus edilizi: chiarimenti dal Fisco

di Redazione tecnica - 19/12/2023

È possibile utilizzare i crediti d'imposta derivanti da Superbonus e bonus edilizi in compensazione con debiti previdenziali e contributivi relativi al proprio personale dipendente?  Un dubbio strettamente collegato all'applicazione dell'art. 2-quater del D.L. n. 11/2023, convertito con legge n. 38/2023 e a cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la risposta del 18 dicembre 2023, n. 478.

Crediti Superbonus e bonus edilizi: si possono usare a compensazione contributi?

La domanda è stata posta da una società che ha maturato crediti di imposta derivanti dall'applicazione del cd. sconto in fattura su interventi di ristrutturazione edilizia Superbonus di cui all'art. 119 del Decreto­ legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (c.d. Decreto Rilancio) e interventi cd. ''minori'' quali interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16bis, c.1, lettera a), b) e d), del TUIR, interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del D.L. 63/2013 (c.d. Ecobonus), interventi antisismici di cui all'articolo 16, commi da 1­bis a 1­sexies del D.L. 63/2013 (c.d. Sismabonus), interventi di recupero e restauro delle facciate di edifici esistenti di cui all'art. 1, c. 219 e 220, Legge 160/2019 (c.d. Bonus Facciate).

Nel dettaglio, la società non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, ha distaccato alcuni suoi dipendenti presso un’azienda italiana, parte dello stesso gruppo, e ha chiesto al Fisco se fosse possibile compensare crediti di imposta edilizi, acquisiti tramite ''cessione”, con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali dovuti in Italia per i propri lavoratori distaccati.

Compensazione crediti fiscali con contributi: il quadro normativo

Un’operazione fattibile, come ha spiegato il Fisco, richiamando l'articolo 17 del d.Lgs. n. 241/1997 che, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, al comma 1 stabilisce che «[i] contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

Proprio il comma 1 è stato, recentemente, oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'articolo 2-­quater del D.L. n. 11/2023 (c.d. “Decreto Cessioni”), convertito dalla legge n. 38/2023, secondo cui «[l]'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto­legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.»

Come si legge nella circolare 7 settembre 2023, n. 27/E, «[l]a suddetta disposizione d'interpretazione autentica chiarisce, con valenza anche per il passato, che la compensazione ivi prevista, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti a enti impositori diversi. A titolo esemplificativo, è quindi possibile estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l'impiego in compensazione di crediti d'imposta (nella fattispecie considerata, derivanti da bonus edilizi)».

Con riferimento al caso prospettato, il comma 2 del d.Lgs. n. 241/1997 elenca tra i crediti e i debiti per i quali è ammessa la compensazione quelli relativi «e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative».

A sua volta, l'articolo 121, comma 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, stabilisce che «[i] crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto ­legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Sulla base di queste coordinate normative, l’Agenzia delle Entrate che l'istante può compensare i crediti di imposta cd ''edilizi'', acquisiti a mezzo di ''cessione del credito'', restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, il cui versamento tramite F24 è previsto direttamente dal comma 2 dell'art. 17 del d.Lgs. n. 241/1997.

Con due precisazioni:

  • alla compensazione orizzontale dei crediti d'imposta «[n]on si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto ­legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
  • residuano, invece, gli altri limiti disposti dal medesimo articolo 121 relativi all’utilizzo «sulla base delle rate residue di detrazione non fruite» e «con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione», nonché l'impossibilità a fruire negli anni successivi della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno o di chiederne il rimborso.


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