Decreto Aiuti: alcune considerazioni in materia di lavori pubblici

di Elio Capri - 22/06/2022

In data 17 maggio 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, che all’art. 26 riporta “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”. Le disposizioni riportate, in deroga a tutte le precedenti disposizioni normative e in deroga anche alle specifiche clausole contrattuali, si applicano agli appalti pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati entro il 31 dicembre 2021 (così recita la norma).

Disposizioni in materia di appalti pubblici: la nota della Regione Siciliana

In data 25 maggio 2022, il Dipartimento Tecnico dell’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, con nota a firma del Dirigente Generale, prot. n. 77365 indirizzata alle altre aree del DRT e agli Uffici del Genio Civile, in riferimento all’art. 26 del Decreto Legge 17.5.2022 n. 50, ha riportato sinteticamente la procedura applicativa così come peraltro già indicata nel sopracitato art. 26.

Nel merito della procedura e della modalità di applicazione delle disposizioni dell’art. 26, disposizioni necessitate dal tentativo di fronteggiare l’incremento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, si sono create, come a volte e spesso succede in assenza di chiarezza e univocità della norma scritta dal legislatore, diverse scuole di pensiero. L’interpretazione più corretta nella lettura “sovrapposta e asettica” dei quattordici commi di cui si compone l’art. 26 è per noi la seguente.

Redazione di un nuovo SAL

Nel caso in cui si è proceduto a redigere uno stato di avanzamento e comunque per tutta la contabilità ammessa a registrazione dal Direttore dei Lavori fino al 31 dicembre 2022, occorre procedere a redigere uno Stato di Avanzamento bis dove vengono riportate le voci dell’elenco prezzi contrattuale già previste per le lavorazioni e applicare a tali voci i nuovi prezzi riportati nel vigente Prezzario Regionale (nella nostra Regione Siciliana pubblicato il 21.1.2022 G.U.R.S. – S.O. n. 2).

Si perverrà pertanto ad una contabilità redatta con i prezzi contrattuali e a una seconda contabilità redatta applicando le voci corrispondenti con i prezzi di cui al nuovo Prezzario Regionale al netto comunque del ribasso contrattuale e di altre eventuali decurtazioni. Su tale probabile incremento economico, probabile perché dipenderà da intervento a intervento e potremmo anche prevedere casi in cui non vi sia alcun incremento economico, deve essere predisposto un certificato di pagamento da parte del RUP che deve prevedere una maggiorazione di tale incremento economico sino al 20%. Tale maggiore importo così determinato, viene riconosciuto dalla Stazione Appaltante all’Impresa nella misura del 90%.

Tale incremento economico è riconosciuto “nei limiti delle risorse” economiche esistenti nel quadro economico e alla voce per imprevisti e nel limite del 50% di tale voce. Ed inoltre dalle somme derivanti dal ribasso d’asta e dalle somme disponibili da altri interventi ultimati.

L’importo riconosciuto all’Impresa con le modalità sopra riportate, è sottoposto a conguaglio a seguito della successiva verifica dei prezzi riportati per le stesse lavorazioni nel nuovo Prezzario Regionale che deve essere aggiornato e pubblicato ogni sei mesi.

Disposizioni in materia di lavori pubblici: alcune considerazioni sul Decreto Aiuti

  • Le disposizioni contenute nell’art. 26 sono da applicarsi per tutti i lavori pubblici aggiudicati entro la data del 31 dicembre 2021; ma tali disposizioni dovrebbero valere anche per i lavori aggiudicati anche dopo la data del 31 dicembre 2021 e che riportano voci di elenco dei prezzi così come previsti dai Prezzari Regionali antecedenti al Gennaio 2022.
  • Sarebbe opportuno che i RUP disponessero che i Direttori dei Lavori procedessero ad aggiornare con il nuovo Prezzario Regionale 2022 tutti i lavori in corso di realizzazione al fine di poter quantificare l’incremento economico di tutta l’opera e non l’incremento economico di un singolo Stato di Avanzamento.
  • La dizione riportata nel Decreto Legge “nei limiti di” rimane ambigua: se si quantifica l’incremento economico da riconoscere all’Impresa per le opere già realizzate, si effettua una maturazione di un diritto da parte della stessa Impresa alla liquidazione di tale incremento che rimane valido sino al soddisfo.
  • La quantificazione dell’incremento economico complessivo dell’opera sino alla sua completa realizzazione, effettuata dal Direttore dei Lavori e verificata con il RUP, consente allo stesso insieme alla Stazione Appaltante e all’Ente Finanziatore di recuperare tutte le somme necessarie per garantire il rispetto dell’art. 26 del Decreto Legge 50/2022 ma soprattutto per garantire il completamento dell’opera pubblica.

Ribassi d'asta: un’ulteriore considerazione

Nella nostra Regione Siciliana i ribassi d’asta, a seguito di diverse modifiche legislative, devono essere restituiti all’Assessorato Regionale finanziatore e non sono pertanto più nella disponibilità della Stazione Appaltante. Diventa necessario un immediato intervento legislativo a livello regionale che possa consentire l’utilizzo di tali ribassi da parte delle Stazioni Appaltanti. Il permanere dell’attuale situazione e cioè la restituzione delle somme dei ribassi d’asta all’ Ente finanziatore, potrebbe comportare in alcuni casi il non completamento dell’opera pubblica dovendo necessariamente applicare e riconoscere all’Impresa i maggiori oneri.



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