Decreto Aiuti-bis: approvata definitivamente la legge di conversione

di Redazione tecnica - 20/09/2022

Con 178 voti favorevoli, nessuno contrario e 13 astensioni, il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 115/2022 recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" (Decreto Aiuti-bis).

La conversione in legge del Decreto Aiuti-bis

L'approvazione da parte del Senato arriva dopo l'ultimo esame in Commissioni riunite Bilancio e Finanze che hanno confermato il testo modificato e approvato dalla Camera dei Deputati la settimana scorsa.

Un nuovo giro di approvazione resosi necessario a seguito delle vicende che riguardano l'inserimento di una disposizione (art. 41-bis - Trattamento economico delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni) che stabiliva una deroga al tetto di 240mila euro per gli stipendi delle cariche di vertice delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni.

Le modifiche per riaprire il mercato dei crediti edilizi

A tenere banco nel percorso di conversione in legge sono state le richieste del Parlamento che riguardavano l'utilizzo del superbonus 110% e il meccanismo di cessione dei crediti edilizi.

Mentre sul superbonus 110% non c'è stata alcuna apertura del Governo ad una eventuale proroga per i soggetti beneficiari in scadenza (le persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari), qualcosa si è provato a fare per riaprire il mercato dei crediti edilizi, completamente bloccato non solo a seguito dei continui cambi normativi del 2022 ma soprattutto a causa dei contenuti della circolare n. 23/E dell'Agenzia delle Entrate sulla responsabilità solidale e il concorso nella violazione.

Responsabilità solidale che secondo il Fisco andrebbe valutata sulla base della diligenza del cessionario nella verifica di alcuni profili, ovvero l'eventuale:

  • assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
  • sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
  • incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
  • anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
  • mancata effettuazione dei lavori.

Disposizioni che hanno già portato alcune società di consulenza a richiedere adempimenti non previsti dalla normativa come le asseverazioni video dei tecnici.

La responsabilità solidale dopo il Decreto Aiuti-bis

Con l'approvazione da parte del Senato, i prossimi passi sono: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione e, con ogni probabilità, la pubblicazione di una nuova circolare del Fisco che prenda in considerazione le nuove disposizioni sulla responsabilità solidale.

L'art. 33-ter (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) del Decreto Aiuti-bis, nella sua versione coordinata con la legge di conversione, prevede una modifica dell’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), a cui vanno inseriti i seguenti due nuovi commi:

1-bis.1. All’articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: ‘in presenza di concorso nella violazione’ sono inserite le seguenti: ‘con dolo o colpa grave’. Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

1-bis.2. Per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.



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