Decreto CER: novità dal MASE per le comunità energetiche rinnovabili

di Redazione tecnica - 01/03/2023

È stata inviata all’Unione Europea la proposta di Decreto del MASE che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (Decreto CER). Si dovrà adesso attendere l’ok della Commissione Ue per la sua entrata in vigore.

Cosa sono le Comunità Energetiche Rinnovabile (CER)

Le Comunità Energetiche Rinnovabile sono sistemi realizzati dai clienti, finalizzati dall’art. 31 del d.Lgs. n. 199/2021, basati sulla condivisione di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Esse sono composte da gruppi di soggetti che si uniscono per realizzare  reti locali, con l’obiettivo di creare e condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili e rendersi indipendenti dal punto di vista energetico. Tramite le CER si intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030 e al rafforzamento del percorso di sicurezza energetica dell’Italia, aumentando l’indipendenza da fonti come gas e combustibili fossili.

L’impianto non deve essere necessariamente di proprietà dei membri che ne usufruiscono, ma può essere messo a disposizione da uno dei membri o da un soggetto terzo.

Decreto CER: la bozza del MASE

Il provvedimento, spiega lo stesso Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, intende perseguire due obiettivi:

  • decarbonizzazione entro il 2030;
  • autonomia energetica.

In particolare, la proposta di Decreto è incentrata su due misure:

  • un incentivo in tariffa;
  • un contributo a fondo perduto.

I benefici riguardano tutte le energie rinnovabili, dal fotovoltaico, all’eolico, fino all’idroelettrico e alle biomasse.

Nello specifico, chi creerà una CER o si assocerà potrà ottenere una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa da impianti a fonti rinnovabili. La potenza finanziabile è pari a 5 GW complessivi, con un limite temporale fissato a fine 2027.

Nel caso dei contributi a fondo perduto, la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro del PNRR e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GW/h all’anno. I contributi sono riservati alle comunità realizzate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, con l’erogazione fino al 40% dell’investimento sostenuto per:

  • la realizzazione di nuovi impianti;
  • il potenziamento di impianti già esistenti: in questo Il MASE segnala che il contributo a fondo perduto è cumulabile con l’incentivo in tariffa.

Incentivi in tariffa

Gli incentivi si applicano a impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, che rispettano i seguenti requisiti:

  • potenza nominale massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW;
  • comunità realizzate nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199/2021 e operanti, in interazione con il sistema energetico, secondo le modalità individuate dall'articolo 32 dello stesso d.Lgs.;
  • regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accesso agli incentivi;
  • gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dal d.Lgs n. 199/2021;
  • gli impianti posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale, necessari anche per rispettare il principio del '”Do No Significant Harm" (DNSH);
  • l'investimento concorre al raggiungimento degli obiettivi climatici di cui all'allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
  • completa, adeguata e preventiva informativa ai propri soci o membri sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;
  • gli impianti rispettano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del d.Lgs. n. 199/2021.

Non possono essere concessi benefici:

  • alle imprese in difficoltà;
  • ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice appalti;
  • ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
  • ai progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas erra superiori a 3 Tco2EQ/Th2.

Sebbene si attenda la pubblicazione ufficiale del decreto per confermare importi e tariffe incentivanti, attualmente si prevedono questi valori:

  • impianti fino a 600 kW: la tariffa è composta da un fisso di 60 € per MWh e la tariffa premio non può superare i 100€ per MWh;
  • impianti fino tra 200 kW e 600 Kw: la tariffa è composta da un fisso di 70 € per MWh e la tariffa premio non può superare i 110€ per MWh;
  • impianti al di sotto o pari di 200 kW: la tariffa è composta da un fisso di 80 € per MWh e la tariffa premio non può superare i 120€ per MWh.

Inoltre sono state apportate delle correzioni della tariffa per impianti fotovoltaici a seconda della zona geografica:

  • 4 € in più per MGh più per le Regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);
  • 10 € in più per MGh per le Regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2024 e comunque fino alla data in cui è raggiunto un contingente finanziario pari a 300 MW. In riferimento alla tariffa incentivante è stato previsto un periodo di diritto pari a 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.

La domanda va presentata al GSE entro i 90 giorni dalla data in esercizio degli impianti; la mancata comunicazione comporta la decadenza dell’incentivo.

Soggetti ammessi e adempimenti

Possono costituire una CER i seguenti soggetti:

  • Gruppi di cittadini;
  • Condomini;
  • piccole e medie imprese
  • enti locali
  • cooperative
  • associazioni
  • enti religiosi

Ogni soggetto che vorrà accedere all’incentivo dovrà seguire i seguenti passaggi:

  • individuare un’area dove realizzare l’impianto e altri utenti con cui associarsi connessi alla stessa cabina primaria;
  • creare una CER con uno statuto o un atto costitutivo, che abbia come oggetto sociale prevalente i benefici ambientali, economici e sociali;
  • verificare con il GSE se il progetto può essere ammesso all’incentivo (facoltativo);
  • ottenere l’autorizzazione a installare e connettere l’impianto alla rete per renderlo operativo;
  • richiedere l’incentivo al GSE entro 90 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.

Contributi a fondo perduto per piccoli Comuni

È prevista anche l’erogazione di un contributo a fondo perduto, pari al 40% dell’investimento sostenuto per la realizzazione di CER in Comuni con meno di 5mila abitanti, beneficiari della misura PNRR di cui all'articolo 14, comma 1 lettera e) del d.Lgs n. 199/2021.

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti:

  • corrispondenti agli stessi requisiti previsti per le tariffe incentivanti;
  • il cui avvio dei lavori sia successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
  • in possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, se previsto;
  • in possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, se previsto;

Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Spese ammissibili per gli interventi

Nella proposta di Decreto rientrano le seguenti spese:

  • realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.
  • fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
  • acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
  • opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
  • connessione alla rete elettrica nazionale;
  • studi di perfettibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
  • progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
  • direzioni lavori, sicurezza;
  • collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento le seguenti spese:

  • spese di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza;
  • comunità energetiche rinnovabili realizzate da clienti finali ai sensi dell’art. 31 del 199/2021
  • configurazioni di autoconuumo per la condivisione dell’energia rinnovabile;
  • potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Le spese sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

  • 1.500 € kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 € kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 € kW per potenza superiore a 200 k W e fino a 600 kW;
  • 1.050 € k.W, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.


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