Decreto Ricostruzione: approvata la legge di conversione

di Redazione tecnica - 13/03/2023

Il Decreto Ricostruzione è legge. È stata infatti approvata dalla Camera dei deputati la legge del 10 marzo 2023, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2023, n. 60, di conversione del D.L. n. 3/2023, recante “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”.

Decreto Ricostruzione: approvata la legge di conversione

Il testo originario del Decreto-Legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2023, n. 8, prevedeva misure riguardanti le gestioni commissariali riferite agli eventi sismici verificatisi in Abruzzo nel 200 e nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016, oltre che disposizioni relative al Fondo regionale di protezione civile e alle modalità di approvazione degli interventi riguardanti gli eventi alluvionali verificatisi nel territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022. 

Il provvedimento adesso licenziato si compone di 23 articoli, molti dei quali volti alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per la ricostruzione post sisma. Vediamole nel dettaglio.

Ricostruzione post sisma: le norme di semplificazione e deroga

All'art. 1 si stabilisce che le disposizioni di semplificazione, dettate dalla Parte II, titolo IV, del D.L. n. 77/2021, ove di maggiore favore, si applicano anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici di aprile 2009 in Abruzzo e anche agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Secondo quanto previsto dall'art. 2, l'esercizio dei poteri sostitutivi statali, limitatamente agli interventi da realizzare nelle aree colpite dal sisma del 2016 che rientrano nell'ambito del PNC è affidato al Commissario ad acta del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione (comma 1). Il Commissario straordinario del Governo è nominato con decreto del Presidente della Repubblica e dovrà trasmettere al Governo entro il 31 maggio 2023 una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione.

Proroghe per contratti a tempo determinato

Secondo il nuovo art. 1-bis, viene esteso anche alle amministrazioni pubbliche ricomprese nel cratere del sisma del 2016-2017, la possibilità di riservare fino al 30% dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente, in analogia con quanto già previsto per le aree ricomprese nel cratere del sisma del 2009 in Abruzzo. La riserva di posti, a favore degli orfani e del coniuge delle vittime del sisma, viene estesa anche alle parti di unioni civili.

Prorogati, ai sensi dell'art. 3, fino al 31 dicembre 2025, i rapporti di lavoro a tempo determinato presso l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere per il sisma del 2009, riguarda anche i titolari dei medesimi Uffici (comma 1). Inoltre viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere del sisma del 2016-2017, compresi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, mediante convenzioni, con società a controllo pubblico (comma 2). è prevista anche la stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti locali dei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016-2017. 

Decreto Ricostruzione: le integrazioni in fase di conversione in legge

L'articolo 3 è quello che in fase di conversione ha avito maggiori modifiche e integrazioni, con l'inserimento dei seguenti:

  • articolo 3-bis, con il quale l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale del Commissario straordinario viene finalizzato oltre che alla ricostruzione, anche alla ripresa economica;
  • articolo 3-ter, che prevede l'erogazione di anticipazioni finanziarie del Commissario straordinario a valere sulla contabilità speciale, per far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese per il pagamento dell'IVA delle fatture riguardanti gli interventi, oggetto di contributo, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016-2017;ù
  • articolo 3-quater, con il quale viene concesso agli immobili lievemente danneggiati dal sisma del 2016-2017 un contributo pari al 100% a copertura delle spese sostenute anche per il costo degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • articolo 3-quinquies, con il quale si stabilisce l'utilizzo anche dei prezzari regionali vigenti per il calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016-2017 e con il quale si definiscono ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti per le imprese;
  • articolo 3-sexies, che estende anche ad altri comuni del cratere sismico del 2016-2017, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici, l'inammissibilità al contributo, per gli edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive, che non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di accertamento o certificazione del comune;
  • articolo 3-septies, che stabilisce le condizioni per l'erogazione dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, in caso di sostituzione del privato da parte del comune;
  • articolo 3-octies, che estende la possibilità di utilizzo della SCIA per interventi di ricostruzione anche ad altri comuni del cratere sismico del 2016-2017, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra danni e sisma;
  • articolo 3-novies, con il quale viene prorogata all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 e nei comuni di Ischia, colpiti dal sisma del 2017;
  • articolo 3-decies, che autorizza i Comuni dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, a stabilizzare il personale in servizio assunto per lo svolgimento di attività di ricostruzione;
  • articolo 3-duodecies, di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma 2009;
  • articolo 3-terdecies, che proroga al 31 dicembre 2024 la possibilità di fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La normativa si applica dall'entrata in vigore del Decreto Legge e quindi dal 12 gennaio 2023.



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