Deroghe al Codice Contratti: occhio alla qualità della progettazione

di Redazione tecnica - 16/02/2024

L'approvazione del D.L. n. 5/2024, c.d. “Decreto Infrastrutture G7”, ha portato alla ribalta una consuetudine consolitdata nel caso di grandi eventi o emergenze straordinarie, con la nomina di un Commissario Straordinario e la previsione di deroghe alle procedure ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.

Deroghe al Codice e nomina di Commissari straordinari: il parere del CNAPPC

Una prassi su cui è intervenuto il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), con il Documento presentato nel corso dell’audizione presso l'VIII Commissione della Camera dei Deputati, sul provvedimento recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, cui ha partecipato il Consigliere Segretario Tiziana Campus, Responsabile del Dipartimento Lavori pubblici, concorsi, ONSAI.

Secondo il CNAPPC, se la nomina di un Commissario per accelerare le procedure degli appalti pubblici rappresenta una strategia per affrontare eventuali ritardi o inefficienze nel processo di approvazione e realizzazione dei progetti, essa non garantisce automaticamente la qualità della progettazione, che "dipende da diversi fattori, tra cui competenza tecnica, esperienza, risorse disponibili e un processo decisionale ben strutturato”.

E richiama il ruolo “ordinatore” del d.Lgs. n. 36/2023,: “pur comprendendo che la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7, nella loro straordinarietà avvenga tramite un Commissario con la possibilità di deroghe, va comunque sottolineato che l’applicazione puntuale del nuovo Codice dei Contratti sarebbe stato non solo ragionevole ma auspicabile. L'inserimento di procedure standardizzate all'interno del processo di appalti pubblici, e quindi dello stesso DL 36/2023, può essere un approccio efficace per evitare la necessità di nomine di Commissari e la previsione di deroghe normative. Il ricorso alle deroghe può infatti rappresentare il segnale di criticità presenti nelle leggi che il Legislatore ha messo a disposizione della Pubblica Amministrazione”.

Garantire la trasparenza delle procedure

Sempre secondo il CNAPPC, è indispensabile che le autorità coinvolte nel processo di appalto pubblico si assicurino che, oltre all'accelerazione delle procedure, vengano adottate misure per garantire la qualità degli interventi, la trasparenza nel processo decisionale, la partecipazione di professionisti qualificati e la revisione rigorosa dei documenti di progetto. Non solo: è importante che le procedure derogatorie non compromettano la conformità alle normative e la trasparenza nel settore degli appalti pubblici, al fine di evitare controversie e garantire la fiducia nel processo da parte della comunità e degli stakeholder interessati.

Proprio per questo, la funzione della figura commissariale va adeguatamente ponderata, rispetto alle prescrizioni del nuovo Codice dei Contratti. Per esempio, la possibilità riconosciuta al Commissario di indire e aggiudicare appalti anche sopra la soglia di rilevanza europea mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, costituisce, infatti, una significativa compressione delle garanzie poste dal Codice a tutela dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

“A questo proposito - sottolinea il CNAPPC - la nostra esigenza è quella di avere rassicurazioni sul rispetto delle garanzie minime poste dall’ordinamento in materia di contrattualistica pubblica e, in particolar modo, sulla correttezza e regolarità del gioco concorrenziale anche nell’ambito di procedure oggetto delle suddette previsioni derogatorie, sempre compatibilmente con le esigenze di accelerare le procedure che sono alla base del decreto in discussione”.

Per quanto riguarda poi l’impugnazione di atti relativi alle procedure di affidamento, è necessario che le disposizioni processuali e giuridiche vengano rigorosamente rispettate: “un operatore economico che dovesse trovarsi nella condizione di dover impugnare uno o più provvedimenti afferenti le procedure di cui all’articolo 1, non potendo fare affidamento sulla massima apertura al mercato promossa dal Codice dei Contratti , dovrà vedersi assicurata quantomeno l’efficace, rapida e effettiva tutelabilità in giudizio dei propri diritti e interessi, nel rispetto delle garanzie minime previste dalla Costituzione”, conclude il CNAPPC.

 

 

 



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