Detrazioni fiscali e cessione del credito: il Fisco sulla divisione in SAL

di Redazione tecnica - 17/07/2021

Il vero “crack” del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è senza dubbio l’articolo 121. Dare la possibilità di esercitare le opzioni alternative alle detrazioni fiscali (sconto in fattura e cessione del credito) è stato uno dei motivi del successo del superbonus ma anche degli altri bonus a cui è stato esteso. Tra le altre cose, una delle innovazioni è stata anche quella di consentire le opzioni alternative per stato di avanzamento lavori (SAL) la cui disciplina è specifica per il bonus 110% e generale per gli altri.

Detrazioni fiscali e cessione del credito: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

E sulla possibilità di esercitare le due opzioni per SAL si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 483 del 15 luglio 2021 che chiarisce alcuni importanti concetti relativi alla cessione del credito a più soggetti.

Nel nuovo interpello sottoposto al giudizio del Fisco, un fornitore di materiali edili si era impegnato ad acquistare pare del credito fiscale maturato da un condominio e poi ceduto sotto forma di sconto in fattura all’impresa che aveva realizzato i lavori.

A fronte di una prima trance di interventi, l’impresa aveva emesso il primo SAL nel 2019, effettuato lo sconto in fattura al condominio e ceduto il credito parte ad un fornitore e parte ad un altro. Con la prosecuzione dei lavori e l’avvento dell’art. 121 del Decreto Rilancio, l'impresa di costruzioni è oggi in procinto di emettere un nuovo SAL per gli ulteriori interventi eseguiti sul medesimo condominio e, come avvenuto per il primo SAL, è già noto che il committente eserciterà l'opzione per lo sconto in fattura e trasferirà il credito d'imposta così maturato all'impresa di costruzioni. Del pari, anche l'impresa di costruzioni è intenzionata a trasferire il credito d'imposta.

La domanda è semplice: la suddivisione del credito d'imposta effettuata nel 2019 vincola l'Impresa di costruzioni a cedere il nuovo credito, ancora una volta, agli stessi fornitori e con le stesse proporzioni applicate al primo SAL?

Cosa prevede il Decreto Rilancio

Per rispondere alla domanda l’Agenzia delle Entrate ha ricordato il comma 1-bis, art. 121 del Decreto Rilancio a mente del quale è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione, anche per stati di avanzamento lavori, in relazione agli interventi elencati al comma 2 dello stesso articolo 121. Per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, inoltre, la norma stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Il successivo comma 2, art. 121 del Decreto Rilancio prevede che le opzioni alternative si applicano in deroga all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Ciò premesso e dopo aver ricordato anche le modalità per esercitare una delle due opzioni alternative, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento previsto, è possibile ricevere quale cessionario il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante al condominio, nei limiti e secondo le modalità previste dai sopra citati provvedimenti, ma secondo gli accordi stabiliti tra le parti (la cui valutazione esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello).



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