Digitalizzazione appalti: uso delle piattaforme certificate anche per microaffidamenti

di Redazione tecnica - 09/01/2024

La digitalizzazione degli appalti porta importanti novità anche nell’ambito dei microaffidamenti, ovvero per le procedure afferenti ad appalti di lavori e servizi sotto i 5mila euro, con l’obbligo di ricorrere alle piattaforme certificate anche in questi casi.

Microaffidamenti e nuovo Codice appalti: obbligo di utilizzo delle piattaforme certificate

A chiarirlo è il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT, con il Parere del 27 luglio 2023, n. 2196, reso a seguito della richiesta da parte di una Stazione appaltante sulla definizione di "autonomo utilizzo di strumenti telematici" nel caso di appalti PNRRintendendo obbligatoriamente i sistemi di negoziazione elettronici come MEPA o equivalenti regionali, oppure se lo stesso comprenda anche il semplice utilizzo della PEC. Questo anche perché, secondo la SA, dato che l’importo dell'affidamento è inferiore ai 5mila euro, sarebbe rispettata la normativa che obbliga il ricorso a Mepa o simili solo sopra tale soglia.

Nel rispondere, il MIT ha richiamato l’Allegato 1 al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nel quale si specifica che gli strumenti telematici (letteralmente, “che consentono l’integrazione di telecomunicazioni”) possono essere:

  • strumenti di negoziazione, ovvero strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo,
  • strumenti di acquisto, ovvero strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, tra cui rientra, ad esempio, il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.

Ciò implica che non è possibile utilizzare solo la PEC, ma che è necessario il ricorso a uno dei sistemi specificati nel d.Lgs. n. 36/2023.

Microaffidamenti sotto i 5mila euro: le novità dal 1° gennaio 2024

Inoltre, anche se le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA o a sistemi analoghi per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5mila euro, nel nuovo codice dei contratti all’art. 25 è stato previsto, dal 1° gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26.

Questo anche per evitare il ricorso al frazionamento artificioso degli affidamenti: conclude infatti il MIT che, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I e in particolare il principio di cui all’art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art. 14, il comma 6 in particolare dispone che “un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.



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