Equivalenza del CCNL indicato in offerta: il MIT sui parametri di valutazione e sulle tutele normative
di Redazione tecnica - 19/06/2025

Cosa deve fare una stazione appaltante quando un concorrente in gara indica un contratto collettivo diverso da quello previsto negli atti di gara? Come si accerta l’equivalenza delle tutele economiche e normative offerte? Serve attendere le linee guida del Ministero del Lavoro?
Sono questi gli interrogativi a cui risponde il Servizio Supporto Giuridico del MIT, con il parere del 3 giugno 2025, n. 3522 alla luce delle novità introdotte dall’art. 4 dell’Allegato I.01 al d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal d.Lgs. n. 209/2024.
Equivalenza CCNL: la disciplina normativa nel Codice dei contratti pubblici
L’art. 4 dell’Allegato I.01 al d.Lgs. n. 36/2023, disciplina l’ipotesi in cui l’operatore economico (OE), in sede di gara, indichi l'applicazione di un contratto collettivo nazionale diverso da quello richiamato nella lex specialis. In tal caso, la stazione appaltante deve procedere a una valutazione di equivalenza tra le tutele offerte e quelle previste nel CCNL di riferimento.
Il processo di verifica si articola in due macro ambiti:
- Equivalenza delle tutele economiche (comma 2),
da valutare puntualmente sulla base dei seguenti elementi
obbligatori:
- Retribuzione tabellare annua
- Indennità di contingenza
- Elemento distinto della retribuzione (EDR)
- Mensilità aggiuntive
- Ulteriori indennità contrattuali
La valutazione economica è positiva se il valore complessivo annuo delle componenti fisse offerte risulta almeno pari a quello del CCNL indicato nel bando.
- Equivalenza delle tutele normative (comma 3),
soggetta ad un’analisi obbligatoria e completa degli
elementi relativi a:
- lavoro supplementare
- part-time
- straordinario
- assenze per malattia, maternità
- permessi retribuiti, ferie, ecc.
La valutazione deve tener conto degli scostamenti tra i due contratti: se questi sono marginali, l’equivalenza può considerarsi soddisfatta.
Infine, il comma 4 dell’art. 4 demanda la definizione degli scostamenti marginali a specifiche linee guida, che dovranno essere emanate con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIT, entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’Allegato I.01.
CONTINUA A LEGGERE© Riproduzione riservata
- Tag: