Equo compenso e appalti pubblici: nessun ribasso per i professionisti

di Redazione tecnica - 02/08/2023

L’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, in quanto soggetto all’applicazione del principio dell’Equo compenso, porta a conseguenze ben precise. A spiegarlo è il Centro Studi CNI, nel documento “La disciplina dell’equo compenso e gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura secondo il D.Lgs. 36/2023, che analizza il rapporto tra l’applicazione della disciplina prevista dalla legge n. 49/2023 e l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Equo compenso e Codice Appalti 2023: le garanzie per i professionisti

Lo studio presta particolare attenzione alla nozione di Equo compenso e all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Legge n. 49/2023, al ruolo attribuito ai parametri ministeriali per la determinazione dell’equo compenso, alle clausole vessatorie e alla loro nullità “relativa”, al ruolo attribuito agli Ordini e ai Consigli nazionali per la tutela dei professionisti.

Uno specifico capitolo è dedicato ai rapporti tra la Legge 49/2023 e la disciplina degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura ai sensi del nuovo Codice dei Contratti. Secondo quanto indicato nel documento, il compenso del professionista non può essere soggetto a ribasso e il criterio dell’offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso. È ammissibile il ribasso della componente del corrispettivo relativa alla voce “spese”, a patto però che questo non intacchi l’equità del compenso. A tal fine la Stazione Appaltante è obbligata a procedere alla verifica dei ribassi praticati sulle spese, onde accertare che essi non incidano sull’equità del compenso.

Come spiega il presidente del CNI, Angelo Domenico Perrini, dopo anni di battaglie da parte dei professionisti per ottenere il provvedimento dell’Equo compenso, ora è arrivato il momento che il principio trovi un’applicazione concreta, anche nell’ambito degli Appalti Pubblici, con particolare riferimento ai servizi di progettazione."È chiaro che d’ora in poi, nel determinare l’entità del compenso professionale nelle procedure di affidamento delle prestazioni per i servizi di ingegneria e architettura, occorrerà tenere presente che il principio dell’equo compenso esiste ed è un diritto incomprimibile”.

I nuovi poteri attribuiti agli Ordini professionali

Non solo: con la legge n. 49/2023 vengono conferiti all’Ordine professionale poteri che si aggiungono a quello relativo al rilascio del parere di congruità del compenso.

In particolare, all’Ordine e Collegio professionale, nonché ai loro Consigli nazionali, sono demandati, tra gli altri, i seguenti compiti:

  • concordare con le imprese modelli standard di convenzione con la previsione di compensi che si “presumono equi fino a prova contraria” (art. 6);
  • proporre ogni due anni l’aggiornamento dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali (art. 5, comma 3);
  • adire la competente Autorità giudiziaria qualora ravvisi violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso (art. 5, comma 4);
  • adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti;
  • proporre l’azione di classe (art. 9);
  • nominare un proprio rappresentante in senso all’Osservatorio nazionale sull’equo compenso (art. 10).

Funzioni trasversali che, conclude il CNI, intersecano profili di disciplina sostanziale, processionale e deontologica.



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