Equo compenso per i servizi di architettura e ingegneria: ANAC vuole farlo fuori

di Gianluca Oreto - 24/04/2024

Quali siano i limiti di una Autorità di Vigilanza non è ancora chiarissimo. In Italia ne esistono diverse, ognuna con specifiche e differenti competenze oltre che ambiti. Relativamente al mondo dei “contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” esiste l’Autorità Nazionale Anticorruzione anche conosciuta come ANAC, la cui mission (leggiamo sul loro portale) è “individuata nell’azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell’attività amministrativa”.

ANAC: dalla riforma del 2016 a quella del 2023

Con la riforma del 2023 e nel passaggio dal D.Lgs. n. 50/2016 al nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, le funzioni di ANAC sono state notevolmente ridimensionate. Oggi ad ANAC, ai sensi dell’art. 222 del nuovo Codice dei contratti, compente la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 222, nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, tra le altre cose, l’ANAC:

  • segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
  • formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore.

Non stupisce, dunque, che dalla pubblicazione del nuovo Codice dei contratti ANAC sia già intervenuta con l’Atto di segnalazione 18 ottobre 2023 concernente l’articolo 13 e l’allegato II.4, articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31/3/2023, n. 36. Non stupiscono nemmeno i tanti atti, comunicati, note del Presidente ANAC (le trovate tutte nella sezione “ANAC: Comunicati e Atti del Presidente” dello Speciale Codice Appalti 2023) su parecchi temi tra cui l’applicazione del principio di rotazione, la digitalizzazione, gli obblighi di pubblicità,…

Equo compenso: l’atto ANAC del 27 giugno 2023

Ciò che stupisce, parecchio per chi scrive, è il comportamento di ANAC in relazione al tema dell’equo compenso per i servizi di architettura e di ingegneria negli appalti pubblici. Un argomento parecchio delicato sul quale il Presidente dell’Anticorruzione Giuseppe Busia si era espresso a ridosso dell’operatività del nuovo Codice con l’Atto 27 giugno 2023, affermando “Sull’equo compenso ci sono disposizioni potenzialmente contrastanti e, prima che sorga un contenzioso, Anac sta lavorando per risolvere la questione. Per questo abbiamo investito del problema la Cabina di Regia, in modo che si arrivi a una soluzione concordata, e potenzialmente pure ad un intervento normativo, anche per sminare il rischio di contenzioso”.

In questo intervento ANAC ha concluso di non poter “fornire indicazioni sulla percentuale legittima di ribasso, in quanto sussiste il rischio di individuazione di una nuova soglia minima per i compensi diversa da quella per i compensi fissati dai decreti ministeriali per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, con l’ulteriore possibile effetto di trasformare la gara in una gara a prezzo fisso, con la presente si intende segnalare la questione rimettendola alla competente Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio, al fine di evitare pareri difformi e contenzioso, restando comunque a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento in un’ottica di collaborazione istituzionale”.

Nel comunicato stampa allegato all’atto del 23 giugno 2023, il Presidente ANAC Busia afferma che alla luce delle disposizioni presenti all’interno del D.Lgs. n. 36/2023 e della Legge n. 49/2023, si sarebbero potute ipotizzare 3 diverse letture:

  • procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica;
  • procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’importo a base d’asta è limitato alle sole spese generali;
  • inapplicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara.

Secondo Busia “Con la prima soluzione, le gare continuerebbero ad essere aggiudicate come in passato, di fatto annullando quanto disposto dalla legge n. 49. Con la seconda soluzione, le gare diverrebbero a prezzo fisso, ovvero la competizione sulle tariffe decadrebbe (affermazione non in linea con i contenuti del DM 17/06/2016, n.d.r). Con la terza soluzione, vi sarebbe la possibilità di ribassare le spese generali (le tariffe professionali diverrebbero equiparabili ai costi della manodopera non ribassabili)”.

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