Fonti rinnovabili e permesso di costruire: più tempo per l'inizio dei lavori

di Redazione tecnica - 15/07/2022

Nei giorni scorsi abbiamo parlato della modifica al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che è stata inserita nell'art. 14 del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) e che riguarda l'intervento di "ristrutturazione edilizia".

Ristrutturazione edilizia: cambiano gli artt. 3 e 10 del Testo Unico Edilizia

Ricordiamo che nel passaggio alla Camera dei Deputati è stato inserito all'art. 14 il comma 1-ter con il quale si modificano i seguenti articoli del Testo Unico Edilizia:

  • art. 3, comma 1, lettera d);
  • art. 10, comma 1, lettera c).

Modifiche chirurgiche che mirano ad estendere le possibilità di definire ristrutturazione edilizia un intervento di demolizione e ricostruzione.

Fonti rinnovabili e permesso di costruire

Ma quelle contenute nell'art. 14 non sono le sole modifiche al dPR 380. In sede di conversione è stato aggiunto al Decreto Aiuti l'art. 7-bis recante "Proroga dell’efficacia temporale del permesso di costruire".

Attraverso questo articolo viene modificato l'art. 15, comma 2 del Testo Unico Edilizia ovvero quello che definisce l'efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire. Ecco come si presenterà questo comma dopo la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale (in grassetto le modifiche):

Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo.

Stiamo parlando delle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.



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