Fotovoltaico e adeguamento impianto elettrico: le semplificazioni del Decreto Energia

di Redazione tecnica - 19/05/2022

Nel caso un utente richieda al suo fornitore un aumento di potenza che richieda alcune opere, come la realizzazione di un elettrodotto aereo ed interrato e posa di una cabina di trasformazione, l'art. 111 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) richiede l'autorizzazione del Genio Civile.

Fotovoltaico e adeguamento impianto elettrico: cosa prevede Decreto Energia

Nel caso, però, l'aumento di potenza e l'adeguamento dell'impianto siano finalizzati all'istallazione di un impianto fotovoltaico, tutto cambia. In questo caso, occorre riferirsi alla nuova versione del comma 5, articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recentemente modificato dal Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34.

L'art. 9 del Decreto Bollette ha previsto importanti semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili che dal 29 aprile 2022 viene considerato un intervento di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001 cd. “Testo Unico Edilizia”) e quindi rientrante tra quelli di edilizia libera.

Come previsto dal nuovo comma 5, l'istallazione dell'impianto può avvenire:

  • con qualunque modalità;
  • anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • sugli edifici;
  • su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici.

Manutenzione ordinaria e niente permessi o autorizzazioni

In questi casi, la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice.

Si va, dunque, in deroga al citato art. 111 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e non servirà la presentazione dell'istanza o l'autorizzazione del Genio Civile. Anche perché, bloccare per mesi l'istallazione di un impianto fotovoltaico per un regio decreto del 1933 sarebbe davvero troppo in un momento in cui il Paese ha bisogno dei piccoli produttori di energia,

Solo in presenza dei vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. n. 42/, la realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente.

Le deroghe valgono anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.



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