Gazzetta ufficiale: Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza

di Redazione tecnica - 06/10/2021

Sulla Gazzetta ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Cosa definisce il decreto

Il Decreto in argomento, previsto dall’articolo 46 del Testo unico per la sicurezza sul lavoro definisce

  1. i criteri diretti atti ad individuare:
    1. misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
      2) misure precauzionali di esercizio;
      3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
      4) criteri per la gestione delle emergenze;
  2. le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

L’articolato e gli allegati del decreto

Il decreto che entrerà in vigore un anno dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e, quindi, il 5 ottobre 2022, è costituito dai seguenti 8 articoli:

  • art. 1 - Campo di applicazione
  • art. 2 - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza
  • art. 3 - Informazione e formazione dei lavoratori
  • art. 4 - Designazione degli addetti al servizio antincendio
  • art. 5 - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
  • art. 6 - Requisiti dei docenti
  • art. 7 - Disposizioni transitorie e finali
  • art. 8 - Entrata in vigore

e dai seguenti allegati:

  • Allegato I - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio (articolo 2, comma 1)
  • Allegato II - Gestione della sicurezza antincendio in emergenza (articolo 2, comma 1)
  • Allegato III - Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio (articolo 5, comma 1)
  • Allegato IV - Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio (articolo 5, comma 2)
  • Allegato V - Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio (articolo 6)

A quali attività si applica

Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e precisamente nei luoghi di lavoro destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

A quali attività non si applica

Non si applica:

  • ai mezzi di trasporto;
  • ai cantieri temporanei o mobili;
  • alle industrie estrattive;
  • ai pescherecci;
  • ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale.

Relativamente alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni di cui al nuovo decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.



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Documenti Allegati

Decreto 02/09/2021