Gazzetta ufficiale: Decreto-legge Migranti ed Immigrazione

di Redazione tecnica - 11/03/2023

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023 ed è già in vigore sin da oggi il Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”.

Il Decreto-legge è costituito dai seguenti 10 articoli:

  • art. 1 - Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri
  • art. 2 - Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
  • art. 3 - Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote
  • art. 4 - Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare
  • art. 5 - Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie      
  • art. 6 - Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti
  • art. 7 - Protezione speciale
  • art. 8 - Disposizioni penali
  • art. 9 - Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale
  • art. 10 - Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri
  • art. 11 - Clausola di invarianza finanziaria
  • art. 12 - Entrata in vigore

I 12 articoli del provvedimento sono divisi nei seguenti 2 Capi:

  • Capo I - (artt. 1-7) - Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri
  • Capo II - (artt. 8-12) - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare

Con le nuove norme il Governo intende rafforzare gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all’azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani, semplificano le procedure per l’accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati. Di seguito le principali innovazioni del decreto.

Nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri (art. 1)

Le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere – tra l’altro – delle Commissioni parlamentari competenti.
In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovo per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari.

Modifiche alle norme sui titoli di ingresso e di soggiorno per lavoro subordinato di cittadini stranieri (art. 2)

Si semplifica l’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale.

Programmi di formazione (art. 3)

Ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro.

Durata del permesso di soggiorno rinnovato (art. 4)

I rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due come oggi.

Priorità alle aziende/lavoratori agricoli e contrasto alle ecomafie(art. 5)

Si stabilisce che i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e non sono risultati assegnatari abbiano la priorità rispetto ai nuovi richiedenti. Al fine di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell’area delle elevate professionalità e nell’area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; il restante personale inquadrato nell’area assistenti e nell’area operatori è agente di polizia giudiziaria.

Centri per migranti (art. 6)

Si introducono norme per il commissariamento della gestione dei centri governativi per l'accoglienza o il trattenimento degli stranieri, e comunque per farne proseguire il funzionamento.
Si prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare al codice dei contratti pubblici, consentendo una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure. L’efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025. È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Protezione speciale (art. 7)

Si definisce meglio la protezione speciale per evitare interpretazioni che portano a un suo allargamento improprio. Con norma transitoria si prevede che la nuova disciplina operi dall’entrata in vigore del decreto-legge.

Inasprimento delle pene per reati connessi all’immigrazione clandestina (art. 8)

Si introduce il nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”, che prevede gravi pene:

  • da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone;
  • da 15 a 24 anni per morte di una persona;
  • da 20 a 30 anni per la morte di più persone.

Espulsioni e ricorsi (art. 9)

Si elimina la necessità di convalida del giudice di pace per l'esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.



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